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Ordinanza — n. 36600/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as inadmissible due to lack of direct interest in challenging the tax roll entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36600/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the challenge was not directed at the tax roll entry itself but at an extract issued by the tax collector. The court found that since the taxpayer had knowledge of the entries through a search, the specific extract was not an independent, directly actionable act. Consequently, the court ruled that the taxpayer lacked the necessary direct interest to proceed with the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 5; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the challenged act is not independently actionable and the plaintiff lacks direct interest, as the underlying tax roll entry remains the primary subject of the dispute.

Parole chiave

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tax roll entry direct interest inadmissible appeal tax collector extract procedural standing notificazione viziata prova dell'avvenuta notifica documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c. n. 4
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 4
Art. 360 c.p.c. n. 5
Art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 26283 del 2022
Cass. n. 34287 del 2022
civ., il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (in termini Cass. n. 34287 del 2022); - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzionein giudizio dell’intimata Agenzia delle Entrate; p.q.m.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 1478 /202 1 proposto da ZENIGIANPAOLO rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. Maurizio Villani (PEC: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it) –ricorrente – Contro AGENZIADELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , -intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Puglia sez.staccata di Lecce n. 2 858 / 22 / 2 0 depositata i n data 14 / 12 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoche: - Zeni Gianpaolo impugnava distinte iscrizion i a ruolo operate con riguardo a due avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015, Oggetto: impugnazione estrattodiruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 eccependol’omessa notifica degli atti presupposti a tali iscrizioni ela mancata motivazione delle iscrizioni de quibus ; - la CTP rigettava il ricorso; i l contribuente appellava la pronuncia; - la CTR confermava la pronuncia di prime cure , rilevando la regolare notifica degli atti presupposti e l’assenza del vizio motivazionalededotto quanto alle iscrizioni a ruolo ; - ricorre a questa Corte Zeni Gianpaolo con atto affidato a due motivi; - l’AmministrazioneFinanziaria è rimasta intimata di fronte a questa Corte;

Consideratoche: - il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt.132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente nel respingerele eccezioni del contribuente riferite alla mancata prova della regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento presuppostialle iscrizioni a ruolo impugnate; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. , per averela CTR omesso di valutare la regolarità della notifica degli avvisi di accert amento , ritenendo illegittimamente e immotivatamente che agli atti vi fosse la prova dell’avvenuta notificadegli stessi , basando la propria decisione solo sull’esame delle buste delle raccomandate e sugli avvisi di ricevimento, in bianco ovvero non firmat i né dal ricevente né dall’incaricato alla distribuzione,né con il bollo dell’Ufficio postale; - ciò posto, il Collegio rileva che dalla sentenza impugnata si evince conchiarezza come il contribuente sia venuto a conoscenza delle iscrizioni a ruolo “a segu ito di una ricerca svolta in tata 11/10/2018presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione”; - pertanto, l’impugnazione delle iscrizioni è stata proposta censurando, in concreto, l’estratto di ruolo rilasciato dal Cons.Est.

Roberto Succio - 3 concessionario che recava l’indicazione delle i scrizioni in parola; orbene,poiché in concreto diretto a impugnare l’estratto di ruolo, attoautonomamente non impugnabile (in argomento, Cass., Sez. U, n. 26283 del 2022) , il ricorso del contribuente andava ab originedichiarato inammissibile; - nella specie, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di azione “diretta”di cui alla seconda parte della predetta disposizione, la cuisussistenza il ricorrente avrebbe potuto evidenziare a questa Corte con apposita memoria ex art. 380‒bis, secondo co mma, cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (in termini Cass. n. 34287 del 2022); - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzionein giudizio dell’intimata Agenzia delle Entrate; p.q.m. dichiarainammissibile il ricorso .

Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contr ibuto unificatopari quel