Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36579/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction due to failure to notify the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36579/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal for material error correction inadmissible because the appellant's lawyer failed to notify the opposing party of the request. Although the lawyer had previously requested the allocation of costs, the specific procedural requirement for notifying both parties was not met. Consequently, the Court applied rules governing cassation appeals to this correction procedure, ruling that the defect rendered the appeal inadmissible rather than merely improcedente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 bis c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.; The appeal for correction of material error is inadmissible if the lawyer fails to notify the opposing party, as the rules for filing cassation appeals apply to this procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction inadmissible appeal notification requirement costs allocation cassation procedure rules correzione di errore materiale ritiro della domanda di revisione riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., l’Avv.
Art. 380 bis c.p.c.
33740 del 2021, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Giuseppe Aquino e Marianna Amura nei confronti dell’Azienda citata, omettendo di disporne la distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario; 2.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
Art. 371 bis c.p.c.
27196 del 2018); il difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso (e non l'improcedibilità ex art. 371 bis c.p.c., v.
Art. 356 ss. c.p.c.
22-09-2022 -3- al procedimento per la correzione dell'errore materiale le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione, in virtù del richiamo all'art. 356 ss. c.p.c. contenuto nel I comma dell'art.
art. 391 bis c.p
con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., l’Avv.
art. 380 bis c.p
33740 del 2021, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Giuseppe Aquino e Marianna Amura nei confronti dell’Azienda citata, omettendo di disporne la distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario; 2.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 371 bis c.p
27196 del 2018); il difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso (e non l'improcedibilità ex art. 371 bis c.p.c., v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27196/2018
Cass. n. 15346/2011
Cass. n. 6813/2015
Cass. n. 10863/2010
Cass. SS.UU. n. 6107/2012
Cass. n. 1825/2018
Cass. sez. un. n. 9438/2002
Cass. n. 10203/2009
Cass. n. 21213/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 28202-2021 proposto da: AVV. RAFFAELE MANFRELLOTTI, nella qualità di procuratore costituito dell’AZIENDA SPECIALE “AMBIENTE REALE” elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CESI, 72, presso lo studio dell'avvocato MARZIA ROSITANI; -ricorrente - contro AMURA MARIANNA e AQUINO GIUSEPPE, -intimati - avverso l'ordinanza n. 30744/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Ric. 2021 n. 28202 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- RILEVATO CHE 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., l’Avv. Raffaele Manfrellotti, nella qualità di difensore dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, ha richiesto la correzione dell’errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 33740 del 2021, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Giuseppe Aquino e Marianna Amura nei confronti dell’Azienda citata, omettendo di disporne la distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario; 2.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

è stata comunicata alle parti, con il seguente tenore testuale: “accoglimento del ricorso, previa notifica di esso, a cura del ricorrente, del ricorso, della presente proposta e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, anche alla parte rappresentata ‘personalmente’ (Cass. n. 27196/2018; Cass.15346/2011)”; CONSIDERATO CHE 1. non risulta agli atti che il difensore istante abbia proceduto al disposto incombente, nonostante questa Corte abbia affermato il principio in base al quale: "il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro" ( Cass. n. 15346 del 2011, Cass. n. 6813 del 2015;

Cass. n. 27196 del 2018); il difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso (e non l'improcedibilità ex art. 371 bis c.p.c., v. Cass. n. 10863 del 2010, Cass. SS.UU. n. 6107 del 2012; Cass. n. 1825 del 2018), dovendosi applicare Ric. 2021 n. 28202 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- al procedimento per la correzione dell'errore materiale le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione, in virtù del richiamo all'art. 356 ss. c.p.c. contenuto nel I comma dell'art. 391 bis c.p.c., a ciò non ostando la sua natura non impugnatoria; 2.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. sez. un. n. 9438 del 2002;

Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013), non avendo peraltro la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.