Italian Court of Cassation dismisses INPS appeal, allowing asbestos exposure benefit claim due to incorrect prescription start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Appellate Court of Potenza's decision, which had dismissed Agata Fedele's claim for asbestos exposure benefits based on a ten-year prescription period starting from her retirement in 1998. Fedele argued that the prescription period should begin only when she became aware of her exposure, a fact the lower court failed to investigate. The Court ruled that the right to such benefits is autonomous from pension rights and that the prescription term strictly starts upon the worker's knowledge or potential knowledge of the exposure, thereby invalidating the lower court's reliance on the retirement date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, Legge n. 257/1992; Art. 2934, 2935 c.c.: The prescription period for contributory benefits due to asbestos exposure begins exclusively from the moment the worker acquires or could acquire knowledge of the exposure, not from the date of retirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28540-2021 proposto da: FEDELE AGATA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SANTOCHIRICO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -resistente - Ric. 2021 n. 28540 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 9/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di Agata Fedele volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, legge n. 257 del 1992.
2. La Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quodel termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell’esposizione morbigena. Nel caso di specie l’appellata era andata in quiescenza nel luglio 1998 ed aveva presentato domanda amministrativa nel marzo del 2017, dopo il termine decennale di prescrizione.
3. Avverso tale sentenza Agata Fedele ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha depositato procura speciale.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., motivazione omessa o apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello individuato il dies a quodel termine prescrizionale in materia Ric. 2021 n. 28540 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- di benefici previdenziali per esposizione ad amianto nella data del pensionamento.
6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato che la ricorrente, come allegato nella memoria di costituzione in appello, ha acquisito consapevolezza dell'esposizione ad amianto dal momento del deposito della c.t.u. ambientale relativa allo stesso stabilimento ove aveva lavorato e alle stesse mansioni svolte.
7. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data dell'1 ottobre 2003.
8. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici d'appello individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza dell'odierna ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di qualsiasi prova e finanche di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esposizione all'amianto in tale momento.
9. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza d’appello, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e del precetto per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei benefici contributivi per esposizione all'amianto coincide, a prescindere dal pensionamento, col momento della raggiunta Ric. 2021 n. 28540 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto.
10. Con il sesto motivo si denuncia, violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c. nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non essersi la Corte di merito pronunciata sull'eccezione di nullità e inammissibilità del ricorso in appello in quanto contenente riferimenti ad uno stabilimento diverso da quello presso cui lavorava la Fedele.
11. I primi cinque motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono fondati nei limiti di seguito indicati.
12. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre «dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni» (in termini: Cass n. 29635 del 2018; v. anche Cass. n. 2856 del 2017; Cass. n. 2351 del 2015).
13. Anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore -a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020 in motivazione).
14. La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quodi decorrenza della prescrizione con la data Ric. 2021 n. 28540 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione.
15. Il sesto motivo è inammissibile poiché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dichiarato la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva senza alcun riferimento alle condizioni dello stabilimento presso cui lavorava l’attuale ricorrente.
16. Per le ragioni esposte, accolti i primi cinque motivi di ricorso, dichiarato inammissibile il sesto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, dichiara inammissibile il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cort