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Ordinanza Interlocutoria — n. 36547/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Fifth Civil Section regarding procedural deadline calculation for tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36547/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Fifth Civil Section of the Court of Cassation remitted the case to a new hearing date. The tax agency argued that the appeal was untimely because the judgment was served at the taxpayer's personal address rather than their elected domicile, which should have triggered the sixty-day deadline under Article 51 of D.Lgs. 546/1992. The court found the legal issue regarding the calculation of this procedural term sufficiently significant to warrant a new hearing under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 51 D.Lgs. 546/1992: When the calculation of a procedural deadline depends on the specific location of service (personal address vs. elected domicile), a question of law of particular relevance requires remittal to a new hearing for resolution.

Parole chiave

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procedural deadline calculation tax appeal timeliness service of judgment location elected domicile vs personal address remittal to new hearing termini di ricorso istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
Art. 51 of D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 285, 170 cod. proc. civ.
Artt. 11, 12, 16, 38, 51 del d.lgs. n. 546 del 1992
e degli artt. 11, 12, 16, 38, 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, in quanto non è idonea a far decorrere Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12794-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LA PIANA FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 2966/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata 11 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava degli estratti di ruolo correlati a 10 cartelle di pagamento; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile il ricorso dell'Ufficio in quanto la parte contribuente ha fornito la prova di aver notificato all' Agenzia delle entrate - Riscossione la sentenza di primo grado con raccomandata ricevuta in data 23 maggio 2017 e da tale data decorre quindi il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione ex art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e poiché il ricorso è stato proposto a mezzo posta con raccomandata spedita in data 9 novembre 2017, ne deriva la tardività del gravame e l'inammissibilità dell'appello.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 170 cod. proc. civ. e degli artt. 11, 12, 16, 38, 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, in quanto non è idonea a far decorrere Ric. 2021 n. 12794 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo Così deciso ne