Court suspends tax appeal proceedings under new law to facilitate simplified dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings until January 16, 2023, to allow for simplified dispute resolution. The taxpayer challenged a regional tax commission decision declaring the entire trial null due to procedural irregularities following a cassation remand. The court applied a specific legislative provision enabling the suspension of litigation to expedite the resolution of the controversy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 10, 1. n. 130/2022; The court may suspend tax proceedings to facilitate the simplified definition of the controversy as provided by the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18295-2021 proposto da: BIOTEKNICAL CALABRESE BIOTAKNICAL SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - CalitrOlíCOrtellte - avverso la sentenza n. 13/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per tardiva ed irrituale riassunzione da parte della parte privata a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello erariale avverso la pronuncia della CTP di Catanzaro di annullamento della ripresa a tassazione. Ha spiegato tempestivo controricorso la parte pubblica. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge;
PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deciso i