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Ordinanza Interlocutoria — n. 36545/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new 2022 legislation until January 2023.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36545/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between the Revenue Agency and Tinti Enzo SRL regarding the retroactive application of a 2016 tax law amendment. The court granted the Revenue Agency's request to pause proceedings based on a new 2022 law facilitating simplified dispute resolution. Consequently, the case was suspended until January 16, 2023, to allow parties to utilize the expedited settlement mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, n. 130/2022; Art. 5, comma 1, n. 130/2022: The court may suspend proceedings to allow parties to opt for the simplified settlement procedure established by the new law, thereby delaying the final judgment until the deadline for such settlement expires.

Parole chiave

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tax dispute suspension simplified settlement procedure retroactive tax law revenue agency appeal procedural pause order contenzioso tributario amministrazione fiscale imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, n. 130/2022
RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della CTP di Bologna ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di retroattività della novella di cui all'art. 5, d.l.
Art. 5, comma 1, n. 130/2022
RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della CTP di Bologna ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di retroattività della novella di cui all'art. 5, d.l.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5969-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TINTI ENZO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA MINELLI, STEFANO VANCINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 878/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 02/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della CTP di Bologna ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di retroattività della novella di cui all'art. 5, d.l. 193/2016 che ha modificato il d.P.R. n. 322/1998 in tema di correzioni, in aumento o diminuzione, delle somme esposte in dichiarazione dei redditi. Ha spiegato tempestivo controricorso la parte contribuente VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge;

PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deciso in