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Ordinanza Interlocutoria — n. 36544/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings under new law allowing simplified tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36544/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and private parties regarding income minimum proof. The lower court had confirmed the taxpayer's claim that a family-owned hotel constituted a single asset rather than a 'shell company.' The court granted the suspension request based on a new law enabling simplified tax resolution.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022; The court may suspend proceedings to allow parties to utilize the simplified tax dispute resolution procedure established by the new law.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified tax resolution shell company tax income minimum proof Revenue Agency appeal contenzioso tributario arretrati d'imposta diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022
VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3383-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BUGARI GABRIELLA, MANCINI GIORGIO, MANCINI GIULIA, nella qualità di eredi di MANCINI SILVANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIBIA 25, presso lo studio dell'avvocato LUCA BONTEMPI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO VINCENZO MANNUCCI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 330/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per le Marche che ha confermato la pronuncia della CTP di Ascoli Piceno, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di prova di raggiungimento del reddito minimo. Nel particolare, il collegio di secondo grado riteneva apprezzabili le giustificazioni rese dai contribuenti in tema di disciplina delle "società di comodo" di cui alla 1. n. 724/1994., ponendo a carico dell'Ufficio l'onere di fornire prova contraria. L'Ufficio contestava trattarsi di un unico asset (un albergo) che veniva ceduto in affitto, dove proprietà ed affittuario erano riconducibili alla stessa famiglia.

Ha spiegato tempestivo controricorso la parte privata. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così dec