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Ordinanza — n. 36532/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses force majeure claim for unpaid VAT due to lack of liquidity, requiring objective anomalies and diligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36532/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision granting a force majeure exemption for unpaid VAT based solely on temporary liquidity issues. The court held that the lower court failed to verify the dual requirements of objective anomalies and the taxpayer's duty of diligence. Consequently, the case was remanded for a new examination of whether the financial shortfall stemmed from extraordinary events beyond the company's control.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; Art. 10, legge n. 212/2000: In tax matters, force majeure requires both objective anomalies external to the operator and subjective diligence by the taxpayer to prevent consequences without excessive sacrifice; mere lack of liquidity does not automatically exempt liability.

Parole chiave

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force majeure tax exemption VAT payment default liquidity crisis defense taxpayer diligence obligation objective anomalies requirement remand to second instance fiscal liability waiver assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
è rimastaintimata; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs.
Art. 10, legge n. 212/2000
472/1997, in combinato disposto con l’art. 10 della legge n.
Art. 2697 c.c.
472/1997 e dell’art. 2697 c.c., per aver ritenuto sussistente la dedotta causa di forza maggiore, sui presupposti prima sunteggiati, in contrasto con la giurisprudenza eurounitaria e nazionale, secondo cui occorre la compresenza di un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee N.
art. 54 - bis d.P.R. n. 633/1972
600/1973 e art. 54 - bis d.P.R.
art. 6 d.lgs. n. 472/1997
è rimastaintimata; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art.
art. 2697 c.c
472/1997 e dell’art. 2697 c.c., per aver ritenuto sussistente la dedotta causa di forza maggiore, sui presupposti prima sunteggiati, in contrasto con la giurisprudenza eurounitaria e nazionale, secondo cui occorre la compresenza di un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee N.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 39548/2021
Cass. n. 27416/2020
39548/2021; con specifico riferimento all’IVA, si veda in particolare, nello stesso senso,Cass. n. 27416/2020, resa tra le stesse parti di questo giudizio, benché in relazione a diversa annualità); da quanto precede, risulta dunque evidente che erroneamente la C.T.R.
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Testo completo

56/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23456/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro FIMA s.r.l. -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 1071/2021depositata in data 23.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: N. 23456/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Puglia rigettò l’ appell o dell’ Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 618 /201 6 della C.T.P. di Foggia , che aveva parzialmente accolto il ricorsoproposto da Fima s.r.l. per l’annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36- bisd.P.R. n. 600/1973 e art. 54 - bis d.P.R. n. 633/1972, per il recupero di IVA dichiarata e parzialmente non versata; nel confermare la prima decisione(che aveva annullato la cartella limitatamente alle sanzioni), il giudice d’appello rilevò che la società aveva documentato la sussistenza di temporanea difficoltà finanziaria, tale da integrare causa di forza maggiore, così da restare esente da responsabilitàai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 10 della legge n. 212/2000; in particolare, il giudice regionale evidenziò che, nella specie, l’impossibilità di versare l’imposta era derivata dalla inesigibilità immediata di crediti vantati dalla società verso la P.A. e che non era più possibile ricorrere alle anticipazioni bancarie; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la Fima s.r.l.

è rimastaintimata; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2697 c.c., per aver ritenuto sussistente la dedotta causa di forza maggiore, sui presupposti prima sunteggiati, in contrasto con la giurisprudenza eurounitaria e nazionale, secondo cui occorre la compresenza di un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee N. 23456/21 R.G. all’operatore) e di uno soggettivo (diligenza del contribuente), nella specie non riscontrabili; 1.2 –il ricorso è fondato; costituisce oramai ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio per cui “In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriatesenza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità” (così, ex multis, Cass. n. 39548/2021; con specifico riferimento all’IVA, si veda in particolare, nello stesso senso,Cass. n. 27416/2020, resa tra le stesse parti di questo giudizio, benché in relazione a diversa annualità); da quanto precede, risulta dunque evidente che erroneamente la C.T.R. ha ritenuto sussistente, nella specie,la causa di forza maggiore, giacché per far ciò avrebbe dovuto accertarsi che la mancanza di liquiditàda un lato era ascrivibile a situazioni anormali e comunque estranee alla sfera di controllo della società contribuente, e dall’altro che questa aveva comunque adottato ogni più opportuna cautela atta ad evitarne conseguenzenegative per l’erario, seppur nei limitidel sacrificio eccessivo, ut supra : si tratta di accertamento che il giudice d’appello ha del tutto obliterato, tenuto anche conto cheil debito IVA dichiarato dalla società implica che l’imposta sia stata dalla stessa incassata, con N. 23456/21 R.G. conseguente onere di accantonare le relative risorse finanziarie onde salvaguardare le ragioni dello stesso erario; si impone dunque il rinvio al giudice d’appello, perché esamini nuovamente, sul punto, il gravame erariale; 2.1 –in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del g