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Ordinanza — n. 36514/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against judge of peace's refusal to hear administrative vehicle seizure case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36514/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for jurisdictional regulation inadmissible regarding a dispute over an administrative vehicle seizure. The lower court correctly determined that the seizure was a coercive measure subject to ordinary appeal, not a matter for jurisdictional review. Consequently, the Court affirmed that such rulings on competence by the judge of peace cannot be challenged via a jurisdictional regulation.

Regesto Legislator

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Art. 46 c.p.c.; The ruling on competence issued by the judge of peace cannot be challenged via a regulation of jurisdiction and must be appealed to the tribunal.

Parole chiave

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judge of peace jurisdictional regulation administrative seizure coercive measure Article 46 CPC competence review ordinary appeal abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 46 c.p.c.
Art. 7, comma 3, n. 4, c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 7,comma 3, n.
Artt. 42 e 43 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 617 c.p
In data 18 marzo 2022 il Giudice di Pace di Busto Arsizio si è dichiarato incompetente a decidere il ricorso ritenendo: che “l’opposizione sia da inquadrarsi nell'ambito di c ui all'art. 617 c.p.c.
articolo 46 c.p
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza in applicazione dell’articolo 46 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021
Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2020 n. 21975
660275 -01 e Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2020 n. 21975).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9542/2022 R.G. proposto da: RPT S.R.L., elettivamente domiciliata in BUSTO ARSIZIO , VIA GOFFREDO MAMELI, N. 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIROLAMI (GRLMRA51E15E514Q) che larappresenta e difende; -ricorrente - contro Saronno Servizi s.p.a. -intimata - Ric. 2022n. 9542sez. S2 - ud. 25 / 11 /202 2 per regolamento di competenza avverso l'ORDINANZA del GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO n. 847/2022 depositata il 18/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

Rosa Maria Dell’Erba che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE: 1.Con ricorso depositato in data 8 marzo 2022 ed iscritto a ruolo al n.847/2022 la società R.P.T. s.r.l. ha impugnato dinanzi il Giudice di Pace di Busto Arsizio l'iscrizione di fermo amministrativo sul “veicolo a motore targato FH891VJ Prot. ACI 226763479”, attuata da Saronno Servizi S.p.a. a seguito di mancato pagamento della somma di € 415,00 relativa a sanzioni per violazion e del Codice della Strada, trattandosi di bene strumentale alla propria attività.

In data 18 marzo 2022 il Giudice di Pace di Busto Arsizio si è dichiarato incompetente a decidere il ricorso ritenendo: che “l’opposizione sia da inquadrarsi nell'ambito di c ui all'art. 617 c.p.c. e, che , pertanto , debba essere proposta avanti al giudice dell'esecuzione secondo le modalità indicate dalla citata norma" e,pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per incompetenzaratione materiae del giudice adito .

2. R.P.T. srl ha propo sto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza del giudice di pace di Busto Arsizio. Ric. 2022n. 9542sez. S2 - ud. 25 / 11 /202 2 5. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione nella persona del dottor Rosa Maria Dell’Erba ha concluso per l’inammissibilitàdel regolamento di competenza.

6. La ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insisto nell’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 7,comma 3, n. 4 , c.p.c. in relazione agli artt. 46 e 360 , comma 1,n.2, c.p.c. Secondo la società ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe erronea in quanto per pacifica e costante giurisprudenza di legittimità il fermo amministrativo non costituisce un’alternativa all’esecuzione come erroneamente affermato dal Giudice di Pace, laddove si tratterebbe di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e rientrante nella competenza per materia del giudice di pace relativa alle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni delle norme del Codice della Strada.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza in applicazione dell’articolo 46 c.p.c. in quanto l’ordinanza del giudice di pace di Busto Arsizio ha un contenuto inequivocabilmente decisorio, posto che il giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso dichiarandosi incompetente per materia. Ciò premesso ad avviso dell’ufficio della Procura Generale deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non è impugnabile con il regolamento di competenza ma deve essere impugnata con Ric. 2022n. 9542sez. S2 - ud. 25 / 11 /202 2 l’appello al tribunale. Il regolamento di competenza, se proposto, deve essere dichiarat o inammissibile stante il disposto dell’articolo 46 c.p.c. secondo cui le disposizioni degli articoli 42e 4 3 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.

4. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

5. Il collegio, in conformità alle conclusioni del procuratore generale, intende dare continuità all’orientamento consolidato di questa C orte secondo il quale l 'articolo 46 c.p.c. espressamente esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizidavanti al giudice di pace.

6. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt.42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice. (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021, Rv . 660275 -01 e Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2020 n. 21975).

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che controparte non si è difesa.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2022n. 9542sez. S2 - ud. 25 / 11 /202 2 Dichiara inammissibileil regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci