Cassation court allows partial appeal on litigation costs but dismisses claims regarding fee calculation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's arguments regarding the calculation of vacation fees and the lack of reasoning for the reduced amount. However, the court allowed the third ground of appeal, which challenged the allocation of litigation costs after the opposition procedure. The decision rests on the principle that the opposition phase is not an independent appeal but a unitary part of the main proceeding, meaning the appellant, having not fully succeeded, cannot be condemned to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.: The opposition to the liquidation decree is a unitary phase of the main proceeding, not an independent appeal; therefore, the party who does not fully succeed cannot be condemned to pay the costs of the opposition.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30277/2021 R.G., proposto da GABRIELLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Borroni, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza Mazzini n. 8. -RICORRENTE- contro VERDESI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Salustri e dall’avv. Pierluigi Nazzaro, con domicilio in Roma, Viale Mazzini n. 131. -CONTRORICORRENTE- e CERASI ALESSANDRA, CERASI FLAMINIA, CERASI EMILIANO, TESTA ELENA. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 5.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto:liquidazione c.t.u.
1. Stefano Verdesi ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il giudice monocratico del Tribunale di Roma aveva liquidato all’arch. Roberto Gabrielli l’importo di €. 4695,83 per le attività di consulente tecnico in un causa di usucapione, con incarico di verifica dello stato dei luoghi e di stima di un terreno. L’opponente aveva eccepito l’errato calcolo del compenso a vacazioni e l’incompletezza della relazione. Il giudice ha riformato il decreto, liquidando l’importo di € 1529,57, pari ai massimi previsti dagli artt. 12 e 13 D.P.R. 380/1982, data la mole di documenti esaminati, reputando inoltre che, essendo demandato al tecnico anche l’accertamento della consistenza dei luoghi di tipo storico, dovesse riconoscersi un compenso aggiuntivo corrispondente a 50 vacazioni.
Per la cassazione dell’ordinanza Roberto Gabrielli propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso Stefano Verdesi; le altre parti sono rimaste intimate. Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., e il Presidente ha quindi fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 4 L. 319/1980 e l’omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il tribunale, nel liquidare parte del compenso a vacazioni, non abbia considerato il rilevante numero di documenti esaminati per la risposta ai quesiti sulla consistenza storica dei luoghi. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale, nel riconoscere solo 50 vacazioni per taluni degli accertamenti svolti, non abbia dato conto delle ragioni della decisione. I due motivi sono inammissibili. Il giudice di merito ha chiaramente distinto i quesiti relativi alla stima dei beni e alla descrizione dello stato di fatto, attribuendo per tali accertamenti, il valore tabellare massimo proprio a causa del rilevante numero di documenti esaminati, nonché un importo pari ad ulteriori 50 vacazioni, in luogo delle 521 vacazioni richieste, in base al tempo effettivamente impiegato, per un importo di circa sette giorni continuativi di otto ore ciascuno (4 vacazioni di due ore pro die).
La riduzione del compenso a vacazioni è stata operata distinguendo la gravosità dell’impegno per le singole attività svolte, considerando i documenti valutati per le prime due attività e il restante tempo necessario per esaminare quelli relativi alla consistenza storica. Il relativo accertamento pertiene al fatto – insindacabile in cassazione –in quanto logicamente motivato.
3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l’opposizione era stata solo parzialmente accolta e che sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Il motivo, che, in effetti, è rivolto ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, è fondato. Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice non ha natura impugnatoria, ma costituisce la fase di un unico procedimento, dal cui esito finale dipende anche la regolazione delle spese processuali, che deve essere compiuta in maniera non frazionata, ma unitaria.
Trattasi di giudizio a carattere interamente devolutivo: l’oggetto del contendere non è la legittimità del decreto, ma la correttezza di dettaliquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.- e di regola re le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. 1470/2018; Cass. 24672/2013; Cass.2576/1989). Nel caso in esame, il consulente ha ottenuto – con l’ordinanza impugnata - un importo inferiore a quello liquidato con il decreto, in relazione a richieste di compenso riguardanti attività valutative ritenute autonome, sia pure nell’ambito del medesimo incarico di consulenza: all’esito dell’opposizione non era soccombente, neppure parzialmente e non poteva rispondere delle spese, fatta salva la possibilità di compensazione (Cass. s.u. 32061/2022).
E’ quindi accolto il terzo motivo di ricorso, con rigetto degli altri. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo altri accertamenti, la causa può esser decisa nel merito, disponendo al compensazione delle spese dell’opposizione in relazione all’esito del relativo procedimento, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, stante la parziale fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di opposizione e quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione