Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to address the real grounds of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant failed to address the actual reasoning of the lower court's judgment. The lower courts had rejected the claim based on the authenticity of a payment receipt issued after the debtor's prior declaration of insolvency, despite the appellant's argument that the receipt was forged. The Court ruled that since the lower courts had thoroughly examined the merits and not merely dismissed the argument as late, the appeal did not meet the requirement to challenge the real ratio decidendi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not address the real grounds of the decision, particularly when the lower court has examined the merits of the argument rather than declaring it inadmissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29495/2021 R.G., proposto da BINELLO BRUNAMONTI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenza Rosso e Annarita Di Battista, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 113. -RICORRENTE- contro SIRI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Lavagetto e Filippo Andrea Zorzi, con domicilio in Genova, Via Assorotti n. 48/1. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d‘appello di Genova n. 435/2021, pubblicata in data 16.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Alessandro Siri ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2016, ottenuto da Paolo Brunamonti Binello per il pagamento del compenso per interventi odontoiatrici, sostenendo Oggetto: compensi professionali. di aver integralmente saldato il debito, avendo la controparte rilasciato una quietanza liberatoria. Si è costituito il professionista, disconoscendo la firma e la dicitura “pagato“ apposta sul documento. Il Tribunale, verificata l’autenticità del documento, ha revocato l’ingiunzione di pagamento, condannando l’attore al pagamento delle spese.
Anche il giudizio di appello si è concluso con il rigetto della domanda. La Corte di Genova ha osservato che la quietanza di pagamento di € 31.441,81 era autentica nella sottoscrizione e che il relativo accertamento non era contestato. La dichiarazione del 25.3.2013, con cui il Sirio aveva riconosciuto di non essere in grado di pagare, era probabilmente precedente alla quietanza e la dicitura “pagato”, doveva ritenersi apposta quando il resistente aveva reperito le somme necessarie per adempiere. Il La cassazione della sentenza è chiesta da Paolo Brunamonti Binello con ricorso affidato ad un unico motivo.
Alessandro Siri resiste con controricorso. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; successivamente il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la deduzione secondo cui la dicitura “pagato” in calce al preventivo degli interventi era stataapposta al momento della ricezione di un assegno mai portato all’incasso, non poteva ritenersi tardiva sebbene proposta solo in appello, essendo una mera argomentazione che non ampliava o modificava i termini della controversia.
Si afferma che la quietanza, essendo stata emessa benché il resistente non avesse affatto adempiuto, era annullabile per errore di fatto. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito non è affatto pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame o dell’impugnazione: pur avendo sinteticamente evidenziato che la tesi dell’appellante era tardiva e contraddiceva quanto sostenuto in primo grado, si è soffermata, con diffusa argomentazione, sul merito, non ravvisando “ La pronuncia ha dato conto del fatto che sulla ricevuta del 23.2.2013, in possesso del professionista, era stata apposta la dicitura “da pagare” e che contestualmente il Siro aveva consegnato un assegno non portato all’incasso.
Con dichiarazione scritta del 25.3.2013 Siri aveva poi dichiarato di non essere solvibile, ma sulla ricevuta in possesso del resistente figurava la dicitura “pagato”, che la perizia ha ritenuto apposta dal professionista. Già secondo il Tribunale la quietanza era stata formata dopo la dichiarazione con cui il Siro aveva ammesso di non aver pagato e che l’atto comprovasse l’estinzione del debito, sul rilievo che l’originale posseduto dal ricorrente non recava la medesima attestazione. Il ricorso è quindi inammissibile, poiché non coglie la reale ratio decidendi della decisione , con conseguente aggravio delle spese liquidate in dispositivo.
Ai sensi delD.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3400,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione