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Ordinanza — n. 36440/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal and missed semester filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36440/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the withdrawal was filed late and the appeal was submitted outside the statutory semester deadline. Although the parties had reached a settlement, the withdrawal occurred after the scheduled hearing and beyond the six-month filing period applicable to cases initiated after July 2009. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the labor relationship claim.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal filed after the scheduled hearing and beyond the semester deadline renders the appeal inadmissible regardless of subsequent settlement.

Parole chiave

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inadmissible appeal late withdrawal semester deadline cassation procedure procedural time limits rinuncia a pretese di salario congruità delle ricerche di lavoro qualificazione del rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
in via preliminare, va dato atto che l a rinuncia è tardiva ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 327 c.p.c.
il ricorso è comunque inammissibile, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
art. 390 cod. proc. civ
in via preliminare, va dato atto che l a rinuncia è tardiva ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto intervenutaaddirittura in epoca successiva alla data dell’adunanza camerale;
art. 327 cod. proc. civ
il ricorso è comunque inammissibile, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zeqirrlari Alketa, rappresentata e difes a dall’avv. Lillo Salvatore Bruccoleri,con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Giovanni Gentile 22 - ricorrent e - contro Ballushi Genc -intimato - avverso la sentenza n. 2257 / 202 0 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 23 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da Alketa Zeqirrlari e confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda intesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del coniuge, Genc Ballushi, per assenza di idonea deduzione dei caratteri della subordinazione;

2. avverso tale pronuncia Alketa Zeqirrlari ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura ;

3. Genc Ballushi non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. in data 21 novembre 2022, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, per intervenuta transazione fra le parti. Considerato che:

1. in via preliminare, va dato atto che l a rinuncia è tardiva ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto intervenutaaddirittura in epoca successiva alla data dell’adunanza camerale;

2. il ricorso è comunque inammissibile, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie per essere il processo di primo gra do iniziato in epoca successiva al 4 luglio 2009 (segnatamente: nel 2017), atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23/11/2020ed il ricorso è stato notificato il 28/09/2021;

3. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato;

4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di c