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Ordinanza — n. 36436/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural error regarding material correction of inconsistent judgment text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36436/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the I.N.P.G.I.'s appeal against a Rome Court of Appeal decision that declared a first-instance judgment null due to an irreconcilable conflict between its ruling and reasoning. The lower court proceeded to rule on the incidental opposition filed by the opposing party despite the initial procedural flaw. The supreme court held that the lower court correctly identified the nullity and validly evaluated the subsequent opposition, thereby dismissing the appellant's claim of procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 100, 161, 334 comma 2 cod. proc. civ.; The court correctly declared a judgment null for an irreconcilable conflict between its ruling and reasoning, and validly proceeded to evaluate an incidental appeal filed by the opposing party.

Parole chiave

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material error correction nullity of judgment incidental appeal procedural violation irreconcilable conflict judicial decision Cassazione Roma motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 161 cod. proc. civ.
Art. 334 comma 2 cod. proc. civ.
va, comunque, escluso l’invocato effetto di cui all’art. 334, comma 2, cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5.parte ricorrente ha depositato memoria.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
26139, alla cui motivazione ed ai precedenti conformi ivi citati si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.);

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 05/09/2022, n. 26139
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di P revidenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. Renato Vagnarelli , con domicilio eletto presso il suo studio sito i n Roma, via Pompeo Magno - ricorrent e - contro Laboratorio Giornalisti Indipendenti –società cooperativa -intimata - avverso la sentenza n. 192 / 202 1 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 16marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal Consigliere Ileana Fedele .

Rilevato che:1. la Corte d’appello di Roma ha accolto il ricorso proposto dall’I.N.P.G.I. -Istituto Nazionale di P revidenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” – nella parte in cui censura va la possibilità di adottare la procedura di correzione dell’ errore materiale della sentenza di primo grado, che, nel dispositivo aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e in motivazione l’aveva accolta; in esito a tale valutazione, la Corte territoriale ha poi dichiarato la nullità della sentenza impugnata, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalLaboratorio Giornalisti Indipendenti-società coop erativa , ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo;

2. avverso tale pronuncia l’I.N.P.G.I. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad unico motivo;

3. il Laboratorio Giornalisti Indipendenti-società cooperativa non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5.parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’I.N.P.G.I. deduce la violazione degli artt. 100, 161, 334, comma 2, cod. proc. civ., assumendo che la Corte di merito, dopo aver correttamente rilevato, in adesione a quanto denunciato nel primo motivo di gravame, che il contrasto insanabile esistente tra il contenuto del dispositivo ed il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado non potesse essere oggetto di correzione di errore materiale, ha poi irritualmente pronunciato sulla domanda di nullità della sentenza impugnata – pure proposta dall’I.N.P.G.I.

– nonché sugli altri motivi di appello, senza rilevare che, con l’accoglimento del primo motivo, era venuto meno l’interesse alla decisione sugli ulteriori motivi; viceversa, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità degli ulteriori motivi di gravame e, di conseguenza, l’inefficacia dell’appello incidentale proposto tardivamente dalla Laboratorio Giornalisti Indipendenti-società cooperativa, con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, contenente il dispositivo che statuiva il rigetto della proposta opposizione;

2. il ricorso è infondato sol che si consideri come, dalla disamina della sentenza impugnata emerge chiaramente che la Corte romana ha proceduto correttamente a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per il rilevato insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo e a valutare nel merito l’opposizione in virtù dell’appello incidentale proposto dalla Laboratorio Giornalisti Indipendenti-società cooperativa;

3. va, comunque, escluso l’invocato effetto di cui all’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., atteso che l’appello principale dell’I.N.P.G.I. non è stato dichiarato inammissibile ma accolto (sia pure limitatamente al primo motivo), risultando consentital’impugnazione incidentale anche di capi della sentenza diversi da quelli oggetto della impugnazi one principale, come da indirizzo assolutamente prevalente di questa Corte cui il Collegio ritiene di aderire (in tal senso, di recente, Cass. Sez. 3, 05/09/2022, n. 26139, alla cui motivazione ed ai precedenti conformi ivi citati si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.);

4. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva della società intimata;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma