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Ordinanza — n. 36419/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to prove omitted document decisively invalidated the lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a company and its partners against a tax authority decision regarding fuel expense deductions. The taxpayers argued that the lower court failed to examine specific documents proving the non-existence of certain transactions, claiming this omission was decisive. The court ruled that the lower court had adequately evaluated the evidence and that the appeal failed to demonstrate how the unexamined documents would have definitively overturned the factual findings with certainty rather than mere probability.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: A complaint regarding the non-examination of a document is inadmissible unless it proves that the document would have decisively invalidated the lower court's conviction with certainty, not merely by probability.

Parole chiave

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tax appeal admissibility omission of evidence decisive document requirement certainty of proof standard cassation review limits factual findings review tax expense deduction esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.1 n.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.1 n.
art. 111 comma 2 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018
Cass. SS. UU. n. 8053/2014
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 3147 /202 1 proposto da GENERAL SCAVI DI CAZZORLA VINCENZO C. s.a.s in persona del legale rappresentante pro tempore , CAZZORLA VINCENZO, CARPINO RAFFAELLA,tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti dall’Avv. prof. Giuseppe Maria Cipolla (PEC: giuseppemariacipolla@ordineavvocatiroma.org) e dall’ A vv. Filippo Verna(PEC: fverna@pec.dvp - law.it ) con domicilio eletto presso i ridetti difensoriin Roma , viale G. Mazzini n. 134; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - co ntroricorrente - Oggetto: deduzione costi –prova Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 526/05/21depositata i n data 12 / 0 2 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - l a società ricorrente e i soci impugnava no l’avviso di accertamento notificatoper l’anno 2008 per IVA e IRAP e i conseguenti avvisi di accertamento personali per IRPEF con il quale, a seguito di PVC, l’Ufficioriprendeva a tassazione costi per carburante che riteneva indeducibiliin quanto riferiti a tre mezzi meccanici di cui la società non era proprietaria poic hé le fatture relative al loro acquisto erano riferite a operazioni inesistenti, essendo gli stessi stati acquistati dalla ditta individuale Cazzorla Vincenzo , non dalla società contribuente; inoltre sussistevano irregolarità formali nelladocumentazione di acquisto del carburante; - la CTP rigettava il ricorso della società ; analoga sorte avevano i ricorsidei soci; - i soccombenti appellavano dette pronunce di fronte alla CTR, che riunivadi fro nte a sé i giudizi e confermava le statuizioni di primo grado; - ricorr ono a questa Corte la società e i soci contribuenti con atto affidatoa tre motiv i illustrati da memoria ; - r esiste con controricorso l ’Agenzia delle Entrate;

Consideratoche: - preliminarmente, il Collegio osserva che il primo grado di giudizio, definito con sentenza n. 677/02/2015 dalla CTP di Brindisi, ha riguardato unicamente la società General Scavi di Cazzorla Vincenzo c. s.a.s. : i ricorsi dei soci della stessa Cazzorla Vincenzoe Carpino Raffaella in primo grado sono stati decisi dalla CTP di Brindisi con separate sentenze n. 678/02/15 e n. 679/02/15come si legge nella sentenza qui gravata; - o ccorre tuttavia rilevare che nella fattispecie in esame, pur in mancanza di trattazione formalmente congiunta, i ricorsi proposti Cons.Est.

Roberto Succio - 3 dalla società e dai soci sono stati decisi, in primo grado, dalla stessa sezione (la n.

2) della CTP di Brindisi, nella stessaudienza e dinanzi al medesimo collegio; la CTR dà atto in sentenza di come i motivi di doglianza proposti dai soci fossero “identici a quelli sollevati dalla società” e che i giudizi di primo grado riguardanti i soci si sono conclusi con il rigetto dei ricorsi “con le stesse argomentazioni della sentenza n. 677/2/15”. E’ inoltre da aggiungere che in appello i giudizi sono stati riunitie che di fronte a questa Corte sono presenti sia la società, sia i soci. Può dunque concludersi che i diversi procedimenti, pur formalmente separati, sono stati decisi in un unico contesto e come un’unica causa; - appaiono allora sussistenti i presupposti per ritenere nella specie applicabile il principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza n.3830/2010 (e successivamente seguito da numerose altre pronunce), secondo il quale, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari in violazione del principio del contraddittorio; - l a ricomposizione dell ’unicità della causa nel presente giudizio attua dunque il fondamentale diritto ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 comma 2 Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con il regresso al giudice di merito si determini un inutile ed antieconomico dispendio di energie processuali, non giustificate dall’esigenza di salvaguardare in modo effettivo il principio di rispetto del contraddittorio (Cass.3830/2010): la trattazione delle cause nei gradi di merito risulta essere stata solo formalmente disgiunta e comunque oggettivamente simultanea, senza pregiudizio del diritto di difesa Cons.Est.

Roberto Succio - 4 delle parti e con esclusione di ogni possibilità di contrasto tra giudicati; - venen do allora all’esame dei motivi di impugnazione, con il primo motivodi ricorso si deduce la violazione degli artt. 24 c. 2, 97 c. 2Cost., 3 della L. n. 241 del 1990, 7 della L. n. 212 del 2000, 42 deld.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art.7 c. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR modificato la motivazione della pretesa di maggiori tributi, in quanto l’Ufficio ha contestato non l’inesistenza del costo di acquisto del carburante, ma l a non inerenzarispetto all’attività economica svolta dalla società; - il motivo è infondato; - la CTR ha effettivamente disconosciuto i costi ritenendo difettosa la prova della “effettività” (pag. 4 penultimo capoverso della sentenza impugnata ) quindi valutandoli in concreto come non provatinella loro esistenza fattuale; l’Ufficio ne aveva però negato ladeduzione per due ragioni: in primo luogo in quanto non inerenti e in secondo luogo, comunque , poiché difetta va anche la prova del loro soste nimento (poiché non erano prodott e le bolle di consegnae i DDT del carburante) ; - tali circostanze si evinc ono sia dal riepilogo dei rilievi dell’Ufficio operatodalla CTR (pag. 3, righe 8 – 10 della pronuncia impugnata) sia dall’accertamento sul punto operato dal giudice dell’appello (pag.4 penultimo periodo della sentenza gravata); - la seconda ragione ad dotta da ll’Ufficio per negare la deduzione dei costi, quindi, si appuntava sul difetto di effettività , intesa come inesistenza- in quanto elementi negativi del reddito d’impresa - deicosti in argomento; - ne deriva che la decisione della CTR si è collocata, sul pu nto, all’interno del perimetro delle questioni oggetto della decisione, come circoscritte dall’Amministrazione Finanziaria in sede di determinazionedelle ragioni poste a base dell’atto impugnato;

Cons.Est. Roberto Succio - 5 - con il secondo motivo si censura la pronuncia impugnata per violazionedegli artt. 24 c. 2 e 97 c. 2 Cost., 3 della L. n. 241 del 1990,7 della L. n. 212 del 2000, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.56 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR mancato , senza motivare sul punto, di rilevare il vizio motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato,in quanto da un lato si assumeva che nell’ottobre del 2006(non 2016 come scritto in ricorso per mero evidente lapsus calami) l’escavatore , di cui alla verifica e ai recuperi , era nella disponibilitàdel Cazzorla, dall’altro si assumeva che nel gennaio 2007 lo stesso era stato trasportato dalla De Marco presso la societàcontribuente; di qui la contraddittorietà della pretesa come manifestatadall’Ufficio; - il terzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 c. 2 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art.111 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere laCTR del tutto trascurato l’esame delle deduzioni difensive svolte dalla società e dai soci volte a comprovare sotto diversi profili l’effettivitàdelle operazioni di acquisto dei mezzi meccanici di cui ai rilievi, in particolare non avendo speso alcuna considerazi one sulle risultanze della documentazione di trasporto , della documentazione bancaria relativa al pagamento della somma di euro 138.000 per l’acquisto dei mezzi , della lettera del 30 novembre2007 con la quale il Cazzorla intimava alla De Marco di provvedereal riscatto dei mezzi meccanici; - i motivi in esame sono strettamente connessi e possono quindi esaminarsicongiuntamente; - glistessi sono infondat i ; - invero, la CTR ha in realtà preso posizione, sia pur sinteticamente, sulle doglianze riportate in ricors o relative alle date di emissione delladocumentazione contabile oggetto di controllo relative anche all’escavatoredi cui al motivo e alle indagini finanziarie compiute; in ogni caso , poi, l’esame dell’intimazione datata 30 novembre Cons.Est.

Roberto Succio - 6 2007, successiva alle operazioni contabili, valorizzata particolarmente in ricorso, non assume con certezza rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della controversia e della sua decisionein direzione differente da quanto avvenuto ; - in diritto, questa Corte costantemente ritiene (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018 ) che i l mancato esame di un documento può esse re denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portatada invalidare, con un giudizio d i certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinatoil convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegueche la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisionediversa; - la CTR, come si evince dalla sentenza impugnata, ha quindi in realtà motivato in modo adeguato la propria decisione ( non risultandola motivazione espressa né mancante né apparente , nel rispettodei principi noti espressi da Cass. SS. UU. n. 8053/20143) sulla valutazione delle risultanze istruttorie e degli elementi di fatto; - il giudice dell’appello , infatti , ha ritenuto che la “evidente discrasia cronologica delle operazioni stesse ” non renda credibile la ricostruzione in fatto offerta dai contribuenti (così come è analiticamente illustrato con adeguata illustrazione dei fatti di causae sintetica ma esaustiva e comprensibile motivazione a pag. 4della sentenza ) ; - tal e valutazione è rimessa unicamente al giudice di merito e risulta logicamenteed adeguatamente motivata, quindi non è sindacabile nel presente giudizio in quanto (Cass.

Cons.Est. Roberto Succio - 7 Sez.1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019 ) il giudizio dicassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elencotassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è maigiudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che n on consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria div ersa interpretazione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti difatto compiuti ; - conclusivamente, il ricorso è integralmente rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.300,00per compensi oltre a lle spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.