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Ordinanza — n. 36407/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court reverses appeal for creditors when burden of proof regarding liquidation assets lies with them, not the company. The court held that creditors must prove asset distribution to hold partners liable. This decision clarifies the evidentiary burden in corporate liquidation cases. The court found the lower court incorrectly shifted the burden of proof. The ruling establishes that creditors bear the onus to demonstrate asset distribution. This outcome protects partners from liability without proof of asset recovery. The case highlights the procedural requirement for creditors to provide evidence. The court emphasized the statutory allocation of proof responsibilities. The decision ensures fair treatment in corporate dissolution disputes. The ruling reinforces the principle of creditor responsibility in litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36407/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted the appeal filed by Nuvola 2004 SRL against the Rome Court of Appeal's dismissal of their claim against Milco Marelli. The lower court had incorrectly placed the burden of proving asset distribution on the creditors rather than the partners, violating procedural rules regarding evidence. The Court of Cassation reversed this error, holding that creditors must prove the amount of assets distributed to hold partners liable for unpaid debts. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal for a new evaluation based on the correct allocation of the burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 2495 comma 2 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In cases where a capital company is dissolved and creditors remain unsatisfied, the obligation transfers to partners who are liable only up to the amount recovered; therefore, the burden of proving the distribution of social assets and the recovery of a portion thereof rests with the creditor, as it constitutes a constitutive element of their right of action against the partner.

Parole chiave

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burden of proof allocation corporate liquidation assets creditor liability rights partner dissolution responsibility evidentiary burden shift social debt transfer Cassation procedural review recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 comma 2 c.c.
380 bis c.p.c.; che il predetto motivo è fondato; che, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 345 c.p
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15474 del 22 giugno 2017
Sez. 1, n. 31933 del 6 dicembre 2019
Sez. 1, n. 31933 del 6 dicembre 2019; Sez.
Sez. Lav., n. 29916 del 25 ottobre 2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2337/2022 R.G. proposto da : LA NUVOLA 2004 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S. TERESA N 23, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI PAOLO (GRMPLA66E03G273B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARUSTO BARBARA ELISABETTA (GMMBBR68R63F205A) -ricorrente- contro MARELLI MILCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI VINCENZO (BRNVCN59L06L049Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORRONE CORRADO (MRRCRD67B14D086L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7504/2021 depositata il 12/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. Rilevato: che Nuvola 2004 s.r.l. e Infrastrutture Sardegna s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto il loro gravame nei confronti della decisione del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di Milco Marelli, volta ad ottenere la riduzione del prezzo di un immobile acquistato dalla s.p.a. Le Terrazze del Presidente (alla cui cancellazione dal registro delle imprese, erano state evocate in giudizio le convenute, quali socie della compagine estinta), nonché il risarcimento dei danni; che la Corte territoriale osservava come, alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, i soci della società cancellata fossero destinati a succedere nei rapporti debitori, sia pure, per le società di capitali, nei limiti del percepito; che, nella specie, l’assenza di utili non era stata dimostrata, dal momento che gli appellanti avevano prodotto il bilancio finale di liquidazione solo in sede di appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c.;

Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che Nuvola 2004 s.r.l. e Infrastrutture Sardegna s.r.l. assumono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 2495 comma 2° c.c. e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché, contrariamente alle affermazioni della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere il creditore a dover provare l’ammontare delle somme effettivamente percepite dal socio, con la conseguenza che sarebbe gravato sullo stesso l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di essa, in base al bilancio finale di liquidazione; che Milco Marelli ha resistito notificando un controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che il predetto motivo è fondato; che, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Sez. 1, n. 15474 del 22 giugno 2017;

Sez. 1, n. 31933 del 6 dicembre 2019; Sez. Lav., n. 29916 del 25 ottobre 2021); che, nella specie, la Corte territoriale – anziché accertare se il creditore avesse fornito la dimostrazione di una ripartizione di utili fra i soci -ha invertito l’onere della prova ; che la memoria depositata dal Marelli non fornisce elementi idonei a modificare il quadro di cui sopra; che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed al giudice del rinvio spetterà la valutazione dell’originaria domanda alla luce dei principi testé esposti;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit