Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after unilateral withdrawal without formal acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to formally withdraw the lawsuit, merely depositing proof of the opposing party's notification of withdrawal. Although the withdrawal was unilateral and extinguished the interest in the case, the procedural requirements for its validity were not met. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the interest in the case, rendering the appeal inadmissible, even if formalities for acceptance are lacking, provided the withdrawal is significant and the court can ascertain the loss of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21173-2021 proposto da: TRENITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Aloisi Angelo LSANGL80P18B948T, Antonini Emiliano NTNMLN79L17D653K, Bacchi Stefano BCCSFN80E15D653T, Arcangeli Conti Marco RCNMRC79B22I921M, Bonci Paolo BNCPLA79M05D653U, Barboni Lorenzo BRBLNZ84R06I921U, Bernardini Mattia BRNMTT87C06C309C, Burletti Omar BRLMRO80L03E975A, Ciacci Alessio CCCLSS87E10G478B, Ceva Bovio Diego CVBDGI81L06D653R, Cerquiglini Ernesto CRQRST80T05D653W, Bordoni Davide BRDDVD83A28D653K, Ric. 2021 n. 21173 sez.
ML -ud. 15-11-2022 -2- Contini Fabio CNTFBA81T22D653E, D'Ambrosio Antonio DMBNTN88P17D653H, Depinesi Roberto DPNRRT79R19D653Q, Di Vita Giordano DVTGDN78L30D653B, Dionigi Dario DNGDRA84T29D653G, Fiorani Sandro FRNSDR80R26D653K, Ferrettini Federico FRRFRC79D05G478K, D'Ippolito Fabio DPPFBA79P21D653N, Felicioni Luca FLCLCU79T27G478J, Malacchi Filippo MLCFPP81T31A475T, Malaridotto Simone MLRSMN79H14D653N, Mazzoli Fabio MZZFBA80R03A475E, Gentili Stefano GNTSFN86R05D653G, Fontetrosciani Renzo FNTRNZ80L27D653S, Gagliardini Renzo GGLRNZ80R17D653G, Mochetti Alessandro MCHLSN80A13D653B, Foddis Michele FDDMHL82R01D653S, Montagna Carlo MNTCRL80E01D653U, Giacchi Lorenzo GCCLNZ80T07D653C, Manca Julio MNCJLU84B24E230M, Marracci Mauro MRRMRA82B05A475W, Mazzoli Roberto MZZRRT83A30D653L, Mancini Alessandro MNCLSN81C16A271V, Petrini Stefano PTRSFN81M27D653F, Reali Davide RLEDVD81E25D653O, Profili Daniele PRFDNL84R12D653E, Rocchi Lorenzo RCCLNZ89S22D653S, Ottavi Luca TTVLCU80B23G478S, Rasi Giorgio RSAGRG79E03B948E, Morettini Matteo MRTMTT84E19D653W, Porzi Federico PRZFRC79M30D653G, Properzi Tommaso PRPTMS84T06D653E, Moroni Michele MRNMHL80C30I921Y, Panetto Lorenzo PNTLNZ79R12D653A, Silvestri David SLVDVD79L07L117V, Santegidi Marco SNTMRC79H17D653W, Panzieri Daniele PNZDNL79T19D653J, Vinciarelli Carlo VNCCRL79E14E230D, Ventura Roberto VNTRRT83H29D653R, Trabalza Leonardo TRBLRD85T13D653Z, Teodori Daniele TDRDNL81E27E230Q, domiciliati in ROMA, VIA ENNIO Ric. 2021 n. 21173 sez.
ML -ud. 15-11-2022 -3- QUIRINO VISCONTI n. 20, presso lo studio dell’avvocato RIOMMI MAURIZIOche li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza n. 108/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 108 dell’11.6.2021, la Corte d'appello di Perugia, accogliendo in parte il gravame di Trenitalia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità; ha accertato il diritto dei lavoratori all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale ;ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, escludendo, peraltro, la quota di incidenza sul TFR in quanto non esigibile in costanza di rapporto (nonché il periodo di aspettativa non retribuita del dipendente Bordoni) e prendendo a riferimento le date in cui alcuni lavoratori hanno stipulato una conciliazione con l’impresa.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la società affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. Ric. 2021 n. 21173 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- 3. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
4. La parte ricorrente ha comunicato in via telematica“nota di deposito”, del 4 novembre 2022, ove ha dato atto di depositare “ricevute pec di accettazione e consegna dell’atto di rinuncia al ricorso per Cassazione proposto dalla soc. Trenitalia spa notificato all’avv. Maurizio Riommi in data 3 novembre 2022” nonché “notifica pec del 3 novembre 2022 di accettazione alla rinuncia nell’interesse dei sig.ri Aloisi Angelo + altri effettuato dall’avv. Maurizio Riommi”. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; 1.1.la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 1.2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto sia sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche solo dall’avvocato munito di mandato speciale e sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuatasenza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 1.3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata, perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020;
Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 1.4. nel caso di specie, la parte si è limitata a depositare le relate di notifica concernenti l’atto di rinunzia, ma non l’atto di rinunzia, Ric. 2021 n. 21173 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- sicché non è stato consentito, al Collegio, di verificarne la ritualità; del pari, non è stat o depositato atto di accettazione della rinunzia;
2. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso;
3. in mancanza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna della parte ricorrente che vi ha dato causa (cfr. Cass. SS.UU. n. 19514 del 2008),spese liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da