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Ordinanza — n. 36383/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects an order erroneously ordering the appellant to pay litigation costs to themselves.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36383/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. The original order, issued by the same court, had mistakenly declared the appellant the winner while simultaneously ordering them to pay costs to themselves. The court ruled that such an error is easily identifiable and must be corrected because no party can be both the debtor and creditor of litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 cod. proc. civ.; Art. 91 cod. proc. civ.: In proceedings for the correction of material errors, no provision on costs may be adopted because it is impossible to identify a victorious and a losing party.

Parole chiave

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correction of material error litigation costs allocation impossible contradiction Cassation procedure appellant vs contrappositor risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
art. 91 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438
15-11-2022 -3- nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass.del 17/09/2013, n.
Cass., 17/09/2013, n. 21213
Cass., 4/1/2016, n. 14
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 13573-2021 proposto da: PANTANO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TALLARIDA, rappresentato e difeso dall'avvocato TIZIANA SODANI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 9333/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/04/2021;

Ric. 2021 n. 13573 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE con ricorso n. 13573/2021 l'avv. Tiziana Sodani, procuratore costituito di Claudio Pantano nel giudizio di legittimità promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione Università e Ricerca nei confronti del Pantano, conclusosi con ordinanza di questa Corte n. 9333/2021, chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui ha provveduto a condannare “il ricorrente” al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti “del ricorrente”; la parte intimata, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non ha resistito;

CONSIDERATO CHE l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché il ricorso per cassazione proposto dal Ministero è stato dichiarato improcedibile ed è stato applicato il criterio della soccombenza, come espressamente specificato nella parte motiva dell’ordinanza n. 9333/2021; per mero errore materiale, agevolmente rinvenibile dalla lettura del provvedimento, il dispositivo dell’ordinanza reca la condanna del soccombente “ricorrente” al rimborso delle spese di lite a favore del “ricorrente”; l'ordinanza in esame ha, dunque, applicato il criterio dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. replicando, in modo irragionevole, la stessa parte (il ricorrente) quale debitore nonché creditore delle spese di lite e, a tale statuizione può porsi rimedio attraverso il procedimento dicorrezione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod.proc.civ.;

Ric. 2021 n. 13573 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass.del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14).

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza e dispone la correzione dell'ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l'inserimento, nel dispositivo, in sostituzione della frase «Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del ricorrente», della frase «Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente»; ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale dell’ordinanza nel senso sopra descritto. Così deciso in Ro