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Ordinanza — n. 36381/2022 — snciv Generato dall'IA

Court quashes lower court order for failing to rule on prescription defense despite hearing it.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36381/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Tribunal's order regarding legal fees because it failed to rule on the defendant's prescription defense. Although the lower court acknowledged the exception was raised, it only addressed the fee amount without deciding whether the claim was time-barred. The court held that omitting a decision on a raised exception violates procedural law, necessitating a remand for a full resolution.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; A lower court decision must explicitly rule on all exceptions raised by the opposing party; failure to decide on a prescription defense despite it being raised constitutes a violation of procedural law requiring remand.

Parole chiave

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procedural violation prescription defense omission of ruling legal fees remand for retrial art 112 cpc implicit decision anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
art. 380 bis c.p
Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 24155/2017
112 c.p.c., - non si ricollega alle statuizioni enunciate in dispositivo, ma va riscontrata alla luce dell’impianto logico- argomentativo della decisione, dovendo essa contenere affermazioni che si pongano in inconciliabile contrasto con l’accoglimento dell’eccezione (Cass. 24155/2017; Cass.17166/2022).
Cass. 17166/2022
Court allows partial claim for excessive litigation costs, ordering Ministry to pay lawyer fees for prior phase.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 75/2022R.G., proposto da GEOMETRA RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in dall’avv. Patrizia Messina, con domicilio in Rocca di Capri Leone, Via Nazionale 320. -RICORRENTE- contro BENEDETTO CAIOLA, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Miracola, con domicilio in S. Agata Militello, Via Enna n. 2. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata in data 21.5.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. L’avv. Benedetto Caiola ha adito il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa della Ricciardiello Costruzioni s.r.l. in un giudizio instaurato nei confronti del Comune di Falcone. Oggetto: spese processuali amministrative Ha resistito la società, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito. All’esito il tribunale, ritenuta la propria competenza, ha affermato che la somma richiesta era aderente in ciascuna delle voci ai criteri di legge e del tutto congrua in relazione all’attività svolta , riconoscendo a tale titolo l’importo di € 18.117,31, oltre accessori. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla Geom. Ricciardiello Costruzioni s.r.l., con ricorso affidato ad un unico motivo. L’avv. Caiola resiste con controricorso. Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., e il Presidente ha quindi fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., dolendosi che il Tribunale abbia accolto la domanda senza nulla statuire sull’eccezione di prescrizione del credito professionale. Il motivo è fondato. L’avvenuta proposizione dell’eccezione di prescrizione del credito risulta dal provvedimento impugnato (ordinanza pag. 2). Nel pronunciare sulle spettanze del compenso il Tribunale si è limitato a ritenere provata l’attività e congrua la somma richiesta, omettendo del tutto la decisione sull’eccezione, che non può implicitamente disattesa per effetto dell’accoglimento dell’opposizione, non rinvenendosi nella decisione alcuna affermazione –diversa dal mero accoglimento della domanda – che implicasse l’accertamento del mancato decorso della prescrizione.

La pronuncia implicita sulle domande o sulle eccezioni – che esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c., - non si ricollega alle statuizioni enunciate in dispositivo, ma va riscontrata alla luce dell’impianto logico- argomentativo della decisione, dovendo essa contenere affermazioni che si pongano in inconciliabile contrasto con l’accoglimento dell’eccezione (Cass. 24155/2017; Cass.17166/2022). E’ accolto il primo motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Su