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Ordinanza — n. 36378/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revocation due to procedural errors and lack of decisive factual mistakes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36378/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court's decision contained non-essential factual errors and a violation of procedural rules regarding the omission of a specific claim. The court ruled that these alleged errors were not decisive for the outcome and that the appellant should have raised the specific legal defect directly against the appellate judgment rather than through a revocation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if the alleged errors are not decisive for the judgment, or if the defect complained of should have been raised directly against the contested decision rather than through a separate revocation procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revocation inadmissible appeal decisive error procedural defect costs of revocation usucapion dispute condominium litigation motivi di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
4, c.p.c., ma come vizio del ragionamento logico decisorio, ovvero quale "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o quale "error facti", nei limiti consentiti dall'art.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
3, c.p.c., o quale "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La stessa ricorrente, nella memoria presentata ai sensi dell’art.
Art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
La stessa ricorrente, nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., scrive che “[c]on il ricorso per Cassazione, infatti (come indicato a p.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
art. 112 c.p
Con l'unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14170/2022 R.G. proposto da: BIBO S.N.C. DI BRAGATO LUCREZIA C . , rappresentata e difesa dall’avvocato ALEGIANI PIERPAOLO -ricorrente- contro ALBANESE CARNIELLI SILVANA, BAGATTIN MARIA, BITTANTE FABRIZIO, CASAGRANDE MARIA, CASTMAN CESARE, DALLA COSTA GIOVANNA, DALLA VIA BORTOLO, DALLA VIA PIERLUIGI, DE NARDO TECLA LILIANA, GALLIONE LIDIA, LAZZARON EGIDIO, MARIN CONTE CARLA, PAVAN ANDREA, POSOCCO CARMEN, PROSSER MARA, SANDRI ELDA, VIEL EDES, VOLPI GIANNI, CONDOMINIO IL NATANTE, MORANDI MASSIMO MARCO, BOCCALON LUIGINA, BOCCALON SERENA, CARNIELLI ROBERTO, COLLE PAOLA, FILIPPINI FLAVIANO, MENEGON ERIKA, SCANFERLATO GIANPAOLO, SCANFERLATO FEDERICO, VENDRAMIN GIULIANA, VENDRAMIN FEDERICA, VENDRAMIN PAOLA, VENDRAMIN MILENA, VENDRAMIN EGIDIO, elettivamente domiciliati in R OMA VIA VALSAVARANCHE, 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato CORRADI MARCO, rappresentat i e difes i dall'avvocato LORENZON ANGELO -controricorrenti- nonchécontro BANDIERA GIANNI, BINOTTO GRAZIELA, BUSATTA GIOACCHINO, PAVAN MONICA, RAVAGNAN BELLATI GABRIELLA, MORANDI ORESTE, MAZZOCCO PRIMO, VENDRAMIN ANTONIO, BAROSCO ALDA, BAROSCO MARIA LUISA, VIANELLO RAFFAELLA, SANTON LEA, KEDRONOVA DAGMAR, NALIN SUSANNA, ASCARI ETTORE, CERETTA CLARA, DE MARCHI ANTONIETTA, FRANCHIN PIERINA, GNESOTTO PAOLO, LAZZARO LIDIA, VENDRAMIN ARIANNA, VENDRAMIN CHIARA, VIGATO ANGELO, VIANELLO CLAUDIA, VISAV SAS, PROSSER VRANI LEONELLA, PREVEDELLO PAOLA, MORANDI MIRKO MARIO, BARADEL ROSANNA, BIANCATO ROBERTO, BRANCHER PICCOLI INELDA, CHIUPPANI EMMA, POLO FRANCESCA, RAGUSI AURORA, ZANDEGIACOMO MARIA GIOVANNA, BAROSCO BRUNO, BURAN BERNARDINA, ZANCHETTA ANNAMARIA -intimati- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 40430/2021depositata il 16/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1). La BI.BO S.n.c. di Bragato Lucrezia C. ha proposto ricorso articolato in tre motivi per la revocazione della ordinanza n. 40430/2021 della Corte di cassazione, del 16 dicembre 2021. 2). Fabrizio Bittante ed altri hanno notificato controricorso. 3). Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Le parti hanno presentato memorie.

4) Questa Corte, con l’ordinanza n. 40430/2021, dichiarò inammissibile il ricorso della BI.BO S.n.c. avverso la sentenza n. 2908/2016 della Corte d'appello di Venezia. La causa era stata introdotta dalla BI.BO S.n.c. per conseguire l’accertamento dell’usucapione in suo favore di un cortile condominiale antistante la propria unità immobiliare a destinazione commerciale compresa nel Condominio II Natante di Jesolo Lido. Tale domanda era stata rigettata in entrambi i gradi del giudizio di merito, mentre era stata accolta la riconvenzionale dei convenuti volta a conseguire il rilascio dell’area in oggetto.

L’unico motivo del ricorso per cassazione proposto dalla BI.BO S.n.c. venne dichiarato inammissibile dall’ordinanza n. 40430/2021 con la seguente motivazione: “(…) 2. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, accogliendo le domande riconvenzionali dei convenuti, l'aveva condannata al risarcimento del danno per occupazione sine titulo. 2.1.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, l'atto di appello, onde porre questa Corte nelle condizioni di verificare se avesse effettivamente formulato uno specifico motivo di gravame con riferimento alla sua condanna al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo. È vero che la ricorrente ha denunciato un error in procedendo, ma è altrettanto vero che la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione (o su un motivo di appello) ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'abbia formulata (…) In secondo luogo, il presupposto di partenza dell'intero ragionamento sotteso al motivo è errato.

Invero, la BI.B0. s.n.c. sostiene che la corte territoriale, una volta "accertata e dichiarata l'esistenza del diritto d'uso esclusivo" in capo ad essa, avrebbe dovuto "pronunciarsi necessariamente - e coerentemente - anche sulla richiesta di riforma della sentenza appellata nella parte in cui la "condannava al pagamento dell'indennità di occupazione" (pag. 9 del ricorso). Tuttavia, la detta corte ha sì evidenziato che la questione relativa all'esistenza del diritto di uso esclusivo era già stata sollevata in primo grado e, come tale, non era tardiva, ma ha altresì posto in rilievo che il diritto d'uso in oggetto"riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioè materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa" (pag. 18 della sentenza), rigettando, per l'effetto, la domanda attorea.

In terzo luogo, va ricordato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (…)”. 5 Il ricorso per revocazione deduce al primo motivo che “non è vero, e risulta smentito dallo stesso ricorso, che la ricorrente non abbia riportato il proprio atto di appello nei suoi passaggi salienti al fine di mettere la Corte nelle condizioni di verificare se avesse effettivamente formulato uno specifico motivo di gravame in relazione all’oggetto del diritto d’uso dello scoperto condominiale antistante la pizzeria.

Si riporta un estratto di p. 6 (…) del ricorso”. Si aggiunge che “balza all’occhio come sia specificamente indicato l’atto processuale in cui la domanda è stata formulata (atto di citazione in appello del 4.04.2013 di Bi.BO s.n.c. di Bragato Lucrezia …) e i passaggi salienti dello stesso (i tre punti con i principali argomenti) (…)”. Il secondo motivo del ricorso per revocazione denuncia la “fallacia logica nel ragionamento della ricorrente per avere la copertura dell’area carattere fisso”. Si sostiene che “la struttura fissa non era l’unico oggetto di domanda decisa dal giudice di prime cure, ma vi era, a causa di domanda riconvenzionale dei convenuti, anche il diritto d’uso dell’area con materiale mobile”.

Il terzo motivo del ricorso per revocazione è sulla “pronuncia implicita” basata sul presupposto erroneo che la struttura fosse fissa e che la domanda riguardasse solo essa. Si allega che “non può esservi statuizione implicita di rigetto” 6. I tre motivi di ricorso allegano vizi palesemente estranei all’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c., configurabile ex art.391 bis comma 1 c.p.c. per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione. L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass.

Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). I tre motivi del ricorso per revocazione mirano, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del precedente giudizio di legittimità, denunciando la erronea interpretazione e valutazionedei motivi del ricorso per cassazione. E’, dunque, inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926;

Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - L, 03/04/2017, n. 8615;

Cass. Sez. 6 -3, 15/06/2012, n. 9835). Si è altresì già affermato che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto "principio di autosufficienza" in ordine ai motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass., Sez. 6 - 5, 31/08/2017, n. 20635;

Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154). Parimenti, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione non può cadere sulla valutazione che la Corte di cassazione abbia operato circa l’implicita pronuncia di rigetto di una domanda o di un’eccezione contenuta nella sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di punto controverso sul quale la decisione del giudice di legittimità ebbe a pronunciare. In tale prospettiva, gli errori di fatto denunciati dalla ricorrente si rivelano tutti irrilevanti ai fini della revocazione della ordinanza impugnata, in quanto comunque non essenziali e decisivi, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.

Avendo la BI.BO S.n.c. denunciato, quale unico motivo del ricorso per cassazione, la nullità della sentenza d’appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., con riguardo alla omessa pronuncia sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui l'aveva condannata al risarcimento del danno per occupazione sine titulo, non assume comunque decisività l’errore di fatto della decisione di cassazione che si sostiene consistere nella interpretazione della domanda riconvenzionale accolta, se, o meno, avente ad oggetto la sola struttura fissa.

Si tratta, invero, di errore sulla rilevazione del contenuto della domanda già riferibile alla sentenza di appello e che doveva farsi valere immediatamente nel ricorso per cassazione contro la medesima decisione di merito non come difetto di attività del giudice di secondo grado, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma come vizio del ragionamento logico decisorio, ovvero quale "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o quale "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La stessa ricorrente, nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., scrive che “[c]on il ricorso per Cassazione, infatti (come indicato a p. 7 del ricorso per revocazione), si è lasciato passare in giudicare il capo relativo all’occupazione con struttura fissa e si è lamentato proprio l’omesso rilievo sul diritto a occuparla con materiale facilmente rimuovibile e, conseguentemente, sulla condanna risarcitoria proprio per detto utilizzo.

La condanna risarcitoria per occupazione sine titulo, infatti, ha quale presupposto indefettibile il riconoscimento che non vi è alcun titolo per l’occupazione dell’area”. Ciò conferma che la BI.BO S.n.c. avrebbe dovuto lamentarsi nel ricorso per cassazione non di un’omessa, quanto di una errata pronuncia da parte dei giudici di appello. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titol