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Ordinanza — n. 36361/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses refugee status appeal due to missing lawyer's certification of post-notice filing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36361/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer's power of attorney lacked a specific certification regarding the date of its issuance relative to the administrative decision. The applicant, Jikidze Manana, sought refugee status recognition, but the Ministry of the Interior offered no defense. The court ruled that under Article 35 bis of Legislative Decree 25/2008, the power of attorney must explicitly certify the date of release subsequent to the communication of the contested decree, a requirement not met in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; The power of attorney for a cassation appeal must explicitly certify the date of its issuance subsequent to the communication of the contested administrative decision, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility power of attorney certification refugee status recognition post-notice filing date Italian immigration law procedural defect lawyer certification requirement statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 1° giugno 2021, n. 15177
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6513-2022 proposto da: JIKIDZE MANANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE EUGENIO 15, presso lo studio dell'avvocato VITO TROIANO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 27/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO CATALLOZZI. RILEVATO CHE: -Jikidze Manana propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 27 gennaio 2022, di reiezione delle sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; CONSIDERATO CHE: -deve preliminarmente rilevarsi che la procura alle liti per il presente grado di giudizio contiene l’indicazione del luogo e della data di rilascio e l’autenticazione del difensore della sottoscrizione della ricorren te, mentre è assente la certificazione da parte del difensore medesimo della data di rilascio; -ciò posto, si osserva che, ai sensi dell’art. 35 bis , comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnatoe a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favoredella procura medesima; - n e con segue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, sia l'autenticità della firma del conferente (così, Cass., Sez.

Un., 1° giugno 2021, n. 15177); -pertanto, avuto riguardo all’assenza di siffatta certificazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in o rdine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così decis