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Ordinanza — n. 36350/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against jurisdictional ruling, holding administrative seat equals effective seat for civil procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's decision on territorial jurisdiction, which had incorrectly rejected the administrative seat as an effective seat. The appellant argued that the administrative seat in Caserta constituted the effective seat under civil procedure rules, while the lower court distinguished between administrative and effective seats. The Court ruled that the administrative seat is legally equivalent to the effective seat for determining jurisdiction over legal persons, thereby overturning the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 19, 46 c.p.c.; The administrative seat recorded in the commercial register is legally equivalent to the effective seat for determining territorial jurisdiction over legal persons.

Parole chiave

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territorial jurisdiction effective seat administrative seat legal persons civil procedure code competence appeal commercial register notificazione valida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 c.p.c.
Art. 46 c.p.c.
Art. 2193 c.c.
articolo 19 c.p
articolo 46 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 6559/2014
Cass. 7037/2004
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10399/2022 R.G. proposto da : DOGI S.R.L., elettivamente domiciliato in CASERTA PIAZZA ALDO MORO 9, presso lo studio dell’avvocato STANGA DOMENICO (STNDNC55S15D709F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PUBLISERVIZI S.R.L. -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETEREn.8201/2020 depositata i l 31/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Dogi srl è una società di Caserta che ha ricevuto una cartella esattoriale notificata dal concessionario della riscossione per conto del Comune di Caserta: cartella che aveva ad oggetto il pagamento di una TARSI. 2.-La Dogi srl ha sospettato che la relazione di notifica, in cui si dava atto della consegna al rappresentante legale della società, era falsa, ed ha pertanto propostoquerela di falso di quell’atto, citando la Publiservizi srl, ossia la società di riscossione, che materialmente aveva provveduto alla notifica, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 3.-Quest’utlimo, d’ufficio, ha sollevato la questione di competenza inderogabile per territorio, ha invitato le parti a concludere ed ha alla fine deciso per la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Roma. 4.-Avverso tale decisione propone regolamento di competenza la Dogi srl, con un motivo.

Non si è costituita la Publiservice srl. Il Pg ha concluso per l’accoglimento. Considerato che 5.- La decisione impugnata ha osservato che, per la querela di falso, si osservano le regole sulla competenza previste dagli articoli 17 e ss. del codice di proceduracivile, le quali, quanto alle persone giuridiche, all’articolo 19 c.p.c., prevedono che la causa vada fatta nel luogo in cui la persona giuridica convenuta ha la sua sede principale, oppure anche nel luogo in cui ha una sede secondaria, quale sede effettiva: qualora questa diverga da quella, l’articolo 46 c.p.c. consente di scegliere quest’ultima.

Osserva tuttavia il Tribunale che la parte attrice non ha dimostrato che la Publiservice srl ha una sede effettiva in Caserta, avendo solo prodotto documentazione che attesta l’esistenza in tale città di una sede amministrativa: a pagina 3 dell’ordinanza infatti il Tribunale rileva come la sede di Caserta, dalla stessa visura camerale, risulta essere una sede amministrativa, non una sede effettiva utile ai sensi dell’articolo 46 citato. Il motivo di ricorso, che denuncia violazione degli articoli 19 e 46 c.p.c., nonché 2193 c.c., mira a contestare questo assunto: la ricorrente infatti allega di aver depositato le visure camerali, ed inoltre l’estratto del registro delle imprese, da cui risulta in Caserta una “sede amministrativa”, oltre alla esistenza proprio in Caserta di un rappresentante legale.

La ricorrente sostiene che per sede amministrativa deve intendersi una sede effettiva, la quale rileva, proprio secondo quanto assunto dallo stesso Tribunale, come sede rilevante ai fini della individuazione della competenza per territorio. Il motivo è fondato. Infatti, è principio di diritto che “con riferimento alle persone giuridiche, l'espressione "sede amministrativa" risultante dal registro delle imprese è idonea ad esprimere sinteticamente il concetto di sede effettiva, che si identifica con il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti” (Cass.6559/ 2014;

Cass. 7037/ 2004). Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tale principio. La ricorrente, come dimostrato da quanto allegato al ricorso, o meglio quanto nel ricorso riportato, aveva depositato agli atti la prova che in Caserta vi era sede amministrativa; lo stesso Tribunale ne ha dato atto: solo che non ha ritenuto la sede amministrativa come una sede effettiva, idonea a radicare la competenza per territorio. Questa ratio decidendi contrasta con il principio di diritto sopra riportato, per cui il ricorso va accolto. Va disposta la compensazione delle spese trattandosi di incompetenza rilevata d’ufficio e non avendo opposto resistenza la controparte nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di San