Italian court dismisses appeal claiming unjust enrichment damages require proof of actual financial loss beyond mere occupation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on unjust enrichment damages. The appellant argued that damages should be presumed from the mere fact of occupation and the property's sale agreement, without needing proof of actual financial loss. The court rejected this, ruling that while presumptions are allowed, the appellant failed to demonstrate that the specific evidence met the threshold for a valid presumption of prejudice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; The court held that unjust enrichment damages require proof of actual prejudice, which may be established through valid presumptions based on concrete evidence like urban density and sale intent, but mere occupation is insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12824/2021 R.G. proposto da : RANIERI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTI FAUSTO (FRVFST60A30F692A) rappresentato e difeso dall'avvocato MANDARINO GIUSEPPE (MNDGPP56E31F912V) -ricorrente- contro RANIERI ALBERTO DITTA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO III 6, presso lo studio dell’avvocato D'ANTUONO GERARDO (DNTGRD78T02E131Y) rappresentato e difeso dall'avvocato FESTINO ANTONIO (FSTNTN56C17C129W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3691/2020 depositata il28/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che Con atto di citazione del 11.11.2010 la ditta Ranieri Alberto snc in liquidazione ha citato, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Maria Ranieri al fine di ottenere l’accertamento della occupazione sine titulo da parte di quest’ultima di un’abitazione ad uso civile sita in Pompei (NA) e la condanna al rilascio dell’immobile e all’indennità di occupazione pari a 1.000,00 euro mensili a decorrere dal 1.1.1994. Il Tribunale adito ha accolto la domanda attorea accertando e dichiarando l’occupazione senza titolo dell’immobile ed ha condannato Maria Ranieri al rilascio del bene ed al pagamento a titolo di indennità di euro 300,00 con decorrenza dal 1.1.1994.
Avverso tale decisione ha proposto gravame Maria Ranieri. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza impugnata. A parere della Corte d’Appello, circa il danno da occupazione, esso si configurerebbe, nel caso specie, già solo tenendo conto della circostanza che altri hanno goduto del bene in luogo del proprietario, sottraendo il bene stesso al mercato immobiliare, e per il fatto che la prova della volontà di sfruttare economicamente il bene può essere desunta in via presuntiva dal compromesso per la sua vendita, oltre che dalla collocazione topografica dell’immobile in un Comune così densamente abitato, dovendo, di conseguenza, essere necessario far ricorso al danno figurativo per la stima del quantum ossia al valore locativo del bene.
Ricorre per cassazione avverso il provvedimento Maria Ranieri articolando un unico motivo. La società in nome collettivo Alberto Ranieri ha notificato controricorso. Considerato che Con l’unico motivo si censura la violazione o la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. quanto al danno da occupazione illegittima : la Corte di Appello, in sede di gravame, avrebbe errato nel ritenere il danno da occupazione sine titulo di immobile sussistere in re ipsa e coincidere con l’evento: avrebbe dovuto, piuttosto, in ossequio ai principi in tema di responsabilità civile, tenere conto del danno- conseguenza.
Ossia, il danneggiato avrebbe dovuto provare, anche nel caso di specie, un’effettiva lesione del proprio patrimonio per mancata locazione o mancata vendita del bene, oppure di aver subito ulteriori e diversi pregiudizi. A contrario, come ritenuto dalla Corte, si tratterebbe di un danno evento non meritevole di risarcimento. Quanto all’utilizzo del meccanismo presuntivo, la natura fruttifera del bene non è di per sé indice di utilizzo orientato al guadagno: tale destinazione deve essere dimostrata in concreto. Il motivo è infondato. La corte di merito riconosce che il danno da occupazione illegittima va provato, non potendo consistere nel fatto in sé della occupazione, e dunque nella mera lesione dell’interesse altrui, e lo dice chiaramente (p.10).
Ma correttamente assume che, dovendo quel danno essere provato, possa esserlo per mezzo di presunzioni, da cui ricavare un pregiudizio dovuto alla occupazione . Ed indica due elementi presuntivi: la circostanza che il bene è inserito in un contesto urbano ad alta densità; la produzione in giudizio di un preliminare di vendita, quale indice della volontà di sfruttare il bene. Altro discorso essendo dunque quello relativo alla rilevanza di tali due elementi dal punto di vista indiziario. L’uso del ragionamento presuntivo può di certo essere censurato in Cassazione, ma solo per affermare che il giudice di merito ha deciso pur in presenza di indizi non gravi, né precisi né concordanti (da ultimo Cass. 9054/ 2022).
Invece, nel caso presente, questa censura difetta. La ricorrente ammette che si può ricorrere ad una prova presuntiva (p. 6), ma non dice alcunché sulla eventualità che il giudice, nel caso concreto, vi abbia fatto illecito ricorso. Si duole, piuttosto, del fatto che la liquidazione non poteva essere equitativa in difetto di prova. Ma, in realtà, la prova v’era e la liquidazione non è stata equitativa, bensì affidata a criteri che la corte di merito ha chiaramente illustrato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3000,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov