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Ordinanza — n. 36339/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to deposit notification report and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36339/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicants failed to submit the required notification report within the statutory deadline. Although the applicants claimed to have received the lower court's judgment, they omitted the mandatory document proving this fact, violating procedural rules. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and dismissed it without examining the merits of the contract invalidity claim.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 372 c.c.: The declaration of service in a cassation appeal creates an obligation to deposit the notification report; failure to do so renders the appeal inadmissible, and this omission cannot be cured by subsequent production of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal notification report procedural inadmissibility service of judgment omission of document revoca del credito al consumo retrocessione di credito azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 372 c.c.
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 cod. civ
2388/2017 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l’inefficacia del contratto di compravendita ex art. 2901 cod. civ.
art. 2901 c.c
4/2021 ha rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiarava l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di compravendita del 29/09/2008 nei confronti di Pierangelo Dessì.
art. 369 c.p
art. 372 c.c
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11494/2021 R.G. proposto da : AMBU LUCIANO, AMBU GIUSEPPE, FLORIS ANNA RITA, CABRAS TIZIANA, elettivamente domiciliati in CAGLIARI VIA GARIBALDI, presso lo studio dell’avvocato OBINO SILVIA (BNOSLV69P66B354H) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DESSI' PIERANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA ROVERETO N. 18, presso lo studio dell’avvocato ANCORA FELICE (NCRFLC53L31H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato PEARA ROBERTO (PRERRT69P07B354J) -controricorrente- nonchè contro DESSÌ PIERANGELO, AMBU MARCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 4/2021 depositata il04/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che Con atto di citazione notificato il 26.03.2009, Pierangelo Dessì conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, Marco, Luciano e Giuseppe Ambu nonché Cabras Tiziana e Floris Anna Rita, per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra Marco Ambu (venditore) e gli altri convenuti (acquirenti) in data 29.09.2008. L’attore deduceva che i compratori avevano acquistato l’immobile in pregiudizio delle ragioni creditorie, consapevoli, inoltre, della complessiva esposizione debitoria del venditore Marco Ambu nei confronti di Dessì e delle banche.

In sostanza, il Dessì era creditore di Marco Ambu, ma costui ha alienato l’unico suo bene ai parenti e, con parte del ricavato, ha estinto un debito scaduto che aveva nei confronti di Intesa San Paolo. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea specificando che, all’art. 2 del suddetto contratto, si poteva evincere che il prezzo era stato versato direttamente a favore di Intesa San Paolo al fine di estinguere il mutuo esistente sull’immobile, che presentava un notevole scaduto. Con sentenza n. 2388/2017 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l’inefficacia del contratto di compravendita ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di Dessì, condannando i convenuti in solido con Marco Ambu alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale decisione ha proposto appello Marco Ambu. Si sono costituiti, quindi, gli acquirenti Luciano e Giuseppe Ambu nonché Cabras Tiziana e Floris Anna Rita. Si è costituito altresì Pierangelo Dessì chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza n. 4/2021 ha rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiarava l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di compravendita del 29/09/2008 nei confronti di Pierangelo Dessì. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione Luciano e Giuseppe Ambu nonché Cabras Tiziana e Floris Anna Rita articolando un unico motivo di ricorso.

Gli intimati hanno notificato controricorso. Considerato che Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorrente dichiara di avere ricevuto notifica della sentenza impugnata in data 23.2.2021, ma ha omesso di depositare la relazione di notifica della sentenza, il cui deposito è previsto dalla norma a pena di improcedibilità del ricorso. Lo stesso ricorrente in calce al ricorso afferma di avere depositato copia autentica della sentenza ma nulla si dice quanto alla relazione di notifica. E’ principio di diritto che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass.21349/ 2022).

La notifica del ricorso non rispetta peraltro la c.d. prova di resistenza: la sentenza è stata pubblicata in data 4/1/2021, mentre il ricorso è stato notificato in data 23/4/2021, oltre quindi il termine di giorni 60.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2300,00 euro oltre 200,00 di spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p