Italian Court dismisses tax appeal for unclear facts and procedural violations under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to a failure to clearly articulate the legal grounds and factual basis of the grievance. The lower court had dismissed a refund claim for a mayor's activities based on an inductive assessment of evidence, but the appeal lacked specific citations of violated articles and clear factual distinctions. Consequently, the Court ruled that the procedural defects rendered the appeal unintelligible and violated the principles of clarity and effective defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 24 Cost.; Art. 111 Cost.; The appeal must clearly select the factual and legal profiles underlying the grievances; failure to do so prejudices intelligibility and warrants inadmissibility.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2990-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA 06363391001, elettivà.mente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FIRRITO ANGELO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO BARONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3282/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per La Sicilia, Sezione staccata di Catania, che ha confermato la pronuncia della C1P di Ragusa ove è stato annullato il diniego di rimborso IRAP a favore del contribuente per l'attività di sindaco da lui prestata presso società commerciali, avvalendosi della struttura di queste ultime. Più in particolare, il giudice del gravame ha accertato in via induttiva che le somme per cui era richiesto il rimborso attenevano ad attività che doveva ritenersi scorporabile in base agli elementi offerti, all'ammontare delle somme, in rapporto all'utilizzo della struttura societaria a supporto della prestazione richiesta.
Spiega tempestivo controricorso la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo, l'Ufficio censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 50, primo comma, lett. c-bis) del d.P.R. n. 917/1986, nonché 2697 c.c., nella sostanza ritenendo non assolto l'onere probatorio a carico del contribuente, trattandosi di domanda di rimborso. Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della parte privata, laddove contesta come nuova la doglianza erariale, non essendo mai stata fatta questione di prova -e di riparto del relativo onere- del diritto al rimborso.
Ric. 2021 n. 02990 sez. MT ud. 12-10-2022 -2- Dall'esame della sentenza in scrutinio non si evince che la questione abbia formato oggetto di contestazione, né è di aiuto il ricorso erariale, non riportandovisi gli stralci degli atti dei gradi di merito ove il tema sia stato posto. Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, anche di recente, affermando che ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n.
3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere [...] pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr.
Cass. V, n. 8425/2020). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica Ric. 2021 n. 02990 sez. MT ud. 12-10-2022 -3- difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in C.duemilatrecento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%,