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Ordinanza — n. 36298/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses request to correct material error in appellate court designation after ex officio correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36298/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the applicant's request to correct a material error regarding the designation of the Milan Court of Appeal as the court of remand. Although the applicant argued that the Milan designation was erroneous because a different composition was prescribed, the Court noted that an ex officio order had already corrected the error. Consequently, the Court declared that no further provision was necessary on the party's request.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a material error in the designation of the court of remand is corrected ex officio, a subsequent request by the party to correct the same error is declared inadmissible.

Parole chiave

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material error correction court of remand designation ex officio correction inadmissible request Cassazione ordinanza correzione di errore materiale revisione di una decisione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
6601/2022, accolto il secondo motivo della ricorrente Fimi Finanziaria cassò la sentenza della Corte d'appello di Bologna, rinviando alla Corte d'appello di Milano "in diversa composizione"; - la Fimi, con ricorso ex art. 391-bis cod.
Art. 391 c.p.c.
6601/2022, accolto il secondo motivo della ricorrente Fimi Finanziaria cassò la sentenza della Corte d'appello di Bologna, rinviando alla Corte d'appello di Milano "in diversa composizione"; - la Fimi, con ricorso ex art. 391-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE PER ERRORE MATERIALE sul ricorso 5725-2022 proposto da: FIMI FINANZIARIA IMMOBILIARE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUIZ, ROI\ L\, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DALLA VER1TV, MICHELE P ETRELLA; -r&Orrente- contro BANCA ITAIEASE SPA; - intimata - contro HOTEL CAVOUR DI RICCI IVONNE E C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI FILIPPO PAOLUCCI;

GALLIERA 60 SRL, n persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 30, presso lo studio dell'avvocato PAOLA SCROFANA, rappresentata e difeso dall'avvocato \N -uomo DI Gwo - Iresistenti avverso la sentenza n. 6477/2020 della CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO. Osserva La Corte di cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 6601/2022, accolto il secondo motivo della ricorrente Fimi Finanziaria cassò la sentenza della Corte d'appello di Bologna, rinviando alla Corte d'appello di Milano "in diversa composizione"; - la Fimi, con ricorso ex art. 391-bis cod. proc• civ., sul presupposto che l'indicazione della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, doveva attribuirsi a un errore materiale, come era evidente dalla prescrizione di una diversa composizione, che non avrebbe avuto senso nel caso in cui la Corte di cassazione avesse inteso rinviare a diversa corte d'appello, chiede provvedersi alla correzione dell'errore materiale, indicando la Corte d'appello di Bologna;

Nelle more, rileva il Collegio, su impulso d'ufficio, con provvedimento n. 10889/2022, pubblicato il 4/10/2022, eluesta Corte ha. provveduto Ric. 2022 n. 05725 sez. M2 - ud. 28-10-2022 -2- alla correzione dell'errore. Pertanto, non deve farsi luogo a provvedere sull'istanza di parte. .

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere Così deciso nella camera d