Decreto — n. 36293/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO RG 16496/2022 Roma, sul ricorso proposto da: GLL)e,_ 3Q2q3 ICAL 2 SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Zoppini, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: FALLIMENTO GRUPPO BONIFACI SRL, in persona del Curatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Voltaggio, giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: decreto del Tribunale di Roma nr. 11792/2022 depositato in data 14.06.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 36293/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 11792/2022 depositato in data 14.06.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
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ETO RG 16496/2022 Roma, sul ricorso proposto da: GLL)e,_ 3Q2q3 ICAL 2 SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Zoppini, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: FALLIMENTO GRUPPO BONIFACI SRL, in persona del Curatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Voltaggio, giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: decreto del Tribunale di Roma nr. 11792/2022 depositato in data 14.06.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata