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Ordinanza — n. 36288/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses INPS appeal regarding prescription suspension for missing tax form RR, ruling it was not fraudulent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36288/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that dismissed the INPS's claim regarding the prescription period for social security contributions. The INPS argued that the appellant's failure to complete the RR tax form constituted fraudulent conduct intended to suspend the prescription period under Article 2941 of the Civil Code. The court held that the missing form did not equate to a fraudulent concealment of debt because the appellant had correctly declared the income in the Unified Model, and the lower court's factual assessment was not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 2941 n. 8 c.c.; In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management runs from the expiration of payment terms, not the tax declaration date, and missing the RR form does not constitute the fraudulent conduct required to suspend prescription.

Parole chiave

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prescription period suspension fraudulent concealment of debt social security contributions tax form RR omission Civil Code Article 2941 Cassation review of facts INPS administrative claim computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2941 n. 8 c.c.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e della L.
L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12
2, comma 26 e della L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (art.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
18, comma 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
18, comma 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
\i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pan a quello previsto per il ricorso, a norma dello stess
art. 380 bis c.p
; resiste con controricorso ntonella Del Signore; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
art. 360 c.p
18, comma 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. sez. 6 n. 13049 del 2020
Cass. n. 19640 del 2018
sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n.
Cass. n. 21567 del 2014
Cass. n. 7254/2021
Cass. n. 6677/19
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11051-2021 proposto da: IN PS - ISTITUTO NAZ1ON A1,1_, DELLA PREVIDENZA S()C1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, Presso l'AVVOCATURA CI -1\1TRAI DEI i AS'iTTUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EM ANUELE DE ROSE, CARE\ D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, r\NTONINO SGROI, Ni AIUTATO; - ricorrente - contro DI Th SIGNORE ANTON1ThLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANC11,1,ERIA della CORTE di CASSAZION1'., rappresentata e difesa dall'avvocato PULLANO 6°(.j AN11Thl,0; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2083/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANII1 CALAI:101W. Rilevato che: La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2083 del 2020, facendo applicazione del principio della ragione più liquida relativamente alla prescrizione, ha rigettato l'impugnazione proposta dall' INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dell'avvocata :\ntonella Del Signore, iscritta all'Albo professionale dell'Ordine forense di Cassino e non alla Cassa Forense, teso a far accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2009; la Corte territoriale ha accertato che l'avviso bonario era stato recapitato tardivamente rispetto al quinquennio decorrente dalla data di scadenza del pagamento indicata nel 16 giugno 2010 e comunque non sussisteva la condotta dolosa richiesta per configurare l'ipotesi descritta dall'art. 2941 n. 8 c.p.c., in relazione alla mancata compilazione del quadro RR.; avverso tale sentenza, l'Inps ricorre con unico motivo con il quale lamenta la mancata considerazione della sospensione per dolo da mancata compilazione del quadro RR in applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. ; resiste con controricorso ntonella Del Signore; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

Ric. 2021 n. 11051 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- CONSIDI AMO che: Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e della L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, la corte territoriale, erroneamente valutato che l'omessa compilazione del quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi dovuti, non costituisse comportamento) doloso ai fini della sospensione della prescrizione; il ricorso risulta infondato; questa Corte ha chiarito che " In materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass. n. 27950 del 2018, 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'Inps e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art.2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito nel quadro RR, a fronte della corretta denuncia del medesimo reddito nel Modello Unico per l'anno 2009, non equivalesse né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da Ric. 2021 n. 11051 sez.

ML - id. 29-09-2022 -3- corrispondere all'Inps, né che esso configurasse un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare ; si tratta, come evidente, di accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/19 dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass.n. 7254/2021); per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

I,a Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 200,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge. \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pan a quello previsto per il ricorso, a norma dello stess