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Ordinanza Interlocutoria — n. 36282/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36282/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36282/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7341/2022 R.G., proposto da ASSUNTA PUGLIESE, trati~g1 domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSARIO FORTINO; - ricorrente - nei confronti di CRISTIAN CELESTINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato SAN DRAIDA PETRASSI; - controricorrente - nonché di DOMENICO CHIMENTI; - intimato - avverso la sentenza n. 8/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Paolo SPAZIANI.

Regesto Legislator

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art. 115 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 36282/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che 1. con il primo motivo viene denunciata "violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e ss. c. c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c. c. - in riferimento all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c."; la ricorrente, dopo aver ricordato che Cristian Celestino e Domenico Chimenti avevano patteggiato in sede penale una pena per il reato di incendio commesso ai danni della sua autovettura, deduce che la Corte di appello, per un verso, violando le regole probatorie in tema di presunzioni, erroneamente avrebbe ritenuto che essa non aveva provato che i responsabili dello stesso erano i convenuti; per altro Ric. 2022 n. 07341 sez.

Parole chiave

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responsabilità per incidente stradale incendio colposo assicurazione RC dei veicoli a motore responsabilità della persona assicurata reato di pirateria della strada assicurazione casco

Disposizioni normative citate

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art. 115 c.p
con il secondo motivo, viene denunciata "violazione dell'art. 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7341/2022 R.G., proposto da ASSUNTA PUGLIESE, trati~g1 domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSARIO FORTINO; - ricorrente - nei confronti di CRISTIAN CELESTINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato SAN DRAIDA PETRASSI; - controricorrente - nonché di DOMENICO CHIMENTI; - intimato - avverso la sentenza n. 8/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Paolo SPAZIANI.

Rilevato che: il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda proposta da Assunta Pugliese nei confronti di Cristian Celestino e Domenico Chimenti per il risarcimento del danno patito a seguito dell'incendio da cui era derivata la distruzione della sua autovettura; il gravame proposto da Assunta Pugliese contro la decisione del Tribunale è stato respinto dalla Corte di appello di Catanzaro che ha integralmente confermato la decisione di prime cure; ha proposto ricorso per cassazione Assunta Pugliese sulla base di due motivi; ha risposto con controricorso Cristian Celestino; non ha svolto difese l'intimato Domenico Chimenti; lkicorrente ha depositato memoria.

Considerato che 1. con il primo motivo viene denunciata "violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e ss. c. c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c. c. - in riferimento all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c."; la ricorrente, dopo aver ricordato che Cristian Celestino e Domenico Chimenti avevano patteggiato in sede penale una pena per il reato di incendio commesso ai danni della sua autovettura, deduce che la Corte di appello, per un verso, violando le regole probatorie in tema di presunzioni, erroneamente avrebbe ritenuto che essa non aveva provato che i responsabili dello stesso erano i convenuti; per altro Ric. 2022 n. 07341 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -2- verso, che altrettanto erroneamente avrebbe omesso di rilevare la mancata assoluzione dell'onere di contestazione da parte dei convenuti medesimi, i quali si erano limitati a contestare che, sulla base della sentenza penale di patteggiamento, fosse stata provata la loro responsabilità per il fatto illecito, ma non avevano contestato il fatto di essere gli autori dello stesso, sebbene tale fatto fosse stato loro specificamente "imputato" dalla danneggiata;

2. con il secondo motivo, viene denunciata "violazione dell'art. 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.", secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso l'esame del fatto decisivo costituito da due articoli di giornali prodotti in giudizio in primo grado ed espressamente richiamati nell'atto di appello, i quali avevano attribuito la responsabilità dell'incendio a Domenico Chimenti e Cristian Celestino;

3. ritiene il Collegio che, al fine di deliberare i motivi di ricorso, sia necessaria l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito; la causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo, previa acquisizione dei predetti fascicoli d'ufficio. Per Questi Motivi La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei gradi di merito. Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte d