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Ordinanza Interlocutoria — n. 36281/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends cassation appeal to allow simplified dispute resolution under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36281/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the cassation appeal filed by Carmelo Todaro against a tax commission decision regarding unpaid IRPEF taxes. The taxpayer requested to utilize the simplified dispute resolution procedure established by Law No. 130/2022. Consequently, the proceedings were halted until January 16, 2023, to allow the parties to attempt this alternative resolution method.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 1 e comma 10 della legge n. 130/2022: When a taxpayer deposits an application for suspension invoking the simplified dispute resolution procedure, the court must suspend the proceedings until the deadline for the simplified procedure expires.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal suspension Law 130/2022 IRPEF tax assessment cassation procedure amministrazione fiscale rimborso dell'imposta preventiva computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 1 della legge n. 130/2022
CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n.
Art. 5, comma 10 della legge n. 130/2022
CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 15585 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Carmeto Todaro, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Mariano Freni, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica avvmarianofreni@puntopec.it -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - contro ricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6557/02/2020, depositata in data 20 novembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -Carmelo Todaro propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 5351/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina di accoglimento del ricorso del contribuente, titolare di omonima ditta, esercente attività di bar e caffè, avverso avviso di accertamento n. TYX07E302685 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Alì Terme, aveva ripreso, per l'anno 2008, maggiore Irpef, per ritenute non versate su retribuzioni che si assumevano corrisposte e non dichiarate in relazione a maggiori prestazioni lavorative effettuate da parte del personale della richiamata ditta; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta dei relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO CHE parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione e /7 ordinaria . Così d