Cassation court suspends tax appeal proceedings under new law to facilitate simplified dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings until January 16, 2023, pursuant to a specific legislative provision. The Agency of Revenue challenged a regional tax commission decision regarding 'off-the-table' assessments and the procedural contradiction for harmonized taxes. The court granted the suspension to enable the simplified definition of the controversy as mandated by the new law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 10, 1. n. 130/2022; The court may suspend proceedings to facilitate the simplified definition of the controversy when expressly provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28950-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GIONFRIDDO EMANUELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4823/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRA CAN ZAN I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Sezione staccata di Siracusa che ha riformato la pronuncia della C IV di Siracusa ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di accertamenti a tavolino. Più in particolare, la CTR ha ritenuto assoggettato al contraddittorio endoprocedimentale l'accertamento riguardante sia tributi armonizzati che tributi non armonizzati, affermando non essere possibile la "parcellizzazione" del provvedimento impositivo, cioè annullando per la parte relativa i tributi armonizzati, in difetto di contraddittorio, e lasciando in vita la ripresa a tassazione per gli altri, ove quell'adempimento non è richiesto -generalmente- dalla legislazione italiana.
Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deci