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Ordinanza Interlocutoria — n. 36279/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow simplified tax dispute resolution under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36279/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal regarding the deductibility of bad debts. The lower court had applied a retroactive interpretation allowing deductions for debts incurred years after bankruptcy, contrary to the taxpayer's position. The court granted the suspension request to facilitate the application of a new simplified tax dispute resolution procedure.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022; Art. 5, comma 2, n. 130/2022: The court may suspend proceedings to allow for the application of simplified tax dispute resolution procedures provided by law.

Parole chiave

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tax suspension simplified resolution bad debt deduction retroactive interpretation Cassazione tributaria imposta sui veicoli a motore contenzioso tributario imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022
VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, L n.
Art. 5, comma 2, n. 130/2022
VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, L n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17272-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro GIANNI' MOTORS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO; - controrkorren te - avverso la sentenza n. 632/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Ragusa, ove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di deduzione perdite su crediti. Segnatamente, il collegio d'appello ha ritenuto applicabile retroattivamente l'interpretazione autentica di cui all'art. 13, terzo comma, d.lgs. n. 147/2015, consentendo quindi di portare a deduzione dei crediti vantati verso società decotte anni dopo la sentenza di fallimento e, comunque, prima dell'anno di imposta 2009.

Il ricorso è svolto su unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, L n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti di causa. Così deciso in