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Ordinanza Interlocutoria — n. 36278/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax dispute over lease fees due to new law enabling simplified payment definition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36278/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court suspended the proceedings regarding a tax dispute over lease fees for immovable assets. The Regional Tax Commission had annulled tax acts based on a law that expired, while the taxpayer argued for this interpretation. The Court granted the suspension request under a new law allowing for a simplified payment definition, deferring the case to a new docket.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022; When a new law provides for a simplified definition of tax debt upon full payment, the Court may suspend the ongoing litigation to facilitate the application of this new procedural framework.

Parole chiave

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tax suspension simplified payment definition lease fees IRAP tax base procedural suspension procedura per sottrazione d'imposta detrazioni e rimborsi tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022
VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1594-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BAIMMOBIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO DELFINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 857/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Milano ove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di canoni leasing per beni immobili strumentali. Segnatamente, i collegi di merito hanno ritenuto che la base di calcolo dell'IRAP operata dall'Ufficio per la ripresa a tassazione dovesse ritenersi superata dalla 1. n. 244/2007, donde l'annullamento degli atti impositivi. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge, con allegata documentazione attestante l'integrale pagamento del dovuto per la predetta definizione agevolata; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti. Così deciso i