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Ordinanza Interlocutoria — n. 36277/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding late appeal admissibility and notification date calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new role due to the need for further examination of the appeal's admissibility. The Regional Tax Commission declared the appeal inadmissible for tardiness, citing a 60-day deadline from the first-instance judgment notification. The Court found the decision not immediately evident and required clarification on the correct starting point for the appeal period.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/92: The Court must remand the case when the admissibility of an appeal based on tardiness requires further examination of the notification date and the starting point of the appeal period.

Parole chiave

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tax appeal admissibility tardiness of appeal notification date calculation appeal period commencement remission to lower court tax collection agency procedural deadline opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 325, 326, 285 e 170 c.p.c.
Art. 38 e 51 del d.lgs. n. 546/92
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA lRto CePT1) d2,) Sul ricorso iscritto al numero 684 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Chiara Canuti e dall'Avv.to Maria Rosetta Fiore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- Nonché Alia Servizi Ambientali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Giuseppe Triarico, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) giuseppe.triarico@firenze.pecavvocati.it ; - controricorrente- Nonché Gaetano Campana - intimato- Nonché Regione Toscana -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 361/02/2020, depositata in data 3 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria A Regionale della Toscana aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Equitalia Centro s.p.a. nei confronti di Gaetano Campana nonché (quali terzi chiamati in causa) del Comune di Firenze, della Regione Toscana e di Alia servizi ambientali s.p.a. avverso la sentenza n. 1540/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso diversi avvisi di iscrizione ipotecaria relativi al mancato pagamento di cinquantadue sottese cartelle di pagamento emesse ai fini Irpef, Iva e Tarsu/Tia; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto l'inammissibilità, per tardività, dell'appello proposto dall'Agente della riscossione in data 8 maggio 2017, oltre il termine di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado, nella specie, avvenuta a cura del contribuente - come precisato nella premessa in fatto "a mani dell'interessato" come risultava dalla relativa ricevuta - in data 22 dicembre 2016; -il contribuente Gaetano Campana è rimasto contumace; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - a seguito di notifica da parte di ADER di atto di integrazione del contraddittorio si sono costituiti con rispettivi controricorsi il Comune di Firenze nonché Alia Servizi Ambientali s.p.a. mentre è rimasta intimata la Regione Toscana; - all'udienza del 10 maggio la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine della rinnovazione della integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana;

CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 325,326, 285 e 170 c.p.c., nonché 38 e 51 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto inammissibile, per tardività, l'appello dell'Agente della riscossione individuando erroneamente il dies a quo di decorrenza del termine breve di impugnazione nella notifica della sentenza di primo grado direttamente all'Ente di esazione anziché al procuratore costituito in prime cure; -rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria nell'attesa della decisione delle SU sull'ordinanza interlocutoria n. 3984/22 richiamata nella memoria depositata da parte contribuente;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmiss