Cassation appeal dismissed because the appellant failed to deposit an authenticated copy of the appealed judgment as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit an authenticated copy of the appealed judgment. Although the appellant argued the judgment was available in the official file, the court held that the statutory requirement for an authenticated copy cannot be supplanted by other evidence. Consequently, the appeal was dismissed as improcedibile under Article 369 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, co. 2, n. 2 cod. proc. civ.; The failure to deposit an authenticated copy of the appealed judgment renders the cassation appeal inadmissible, and this defect cannot be cured by the existence of the judgment in the official file or a copy held by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9670-2021 proposto da: CALÒ MICHELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA LIONETTI; - ricorrente - COMM INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 1267/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata 1'01/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.9670/2021 RILEVATO CHE:
Michele Calò domanda la cassazione della pronuncia della Corte d'Appello di Bari recante il n. 1267 del 2020 e pubblicata in data 1.10.2020, la quale ha rigettato la domanda diretta a sentir accertare l'illegittimità della cancellazione, da parte dell'INPS, del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; Michele Calò affida le sue ragioni a quattro motivi di ricorso; l'INPS è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE: la cancelleria della Sezione Sesta di questa Corte, in data 29 settembre 2022, ha attestato che, dagli atti del fascicolo d'ufficio, il provvedimento della Corte d'Appello di Bari di cui si chiede la cassazione non risulta essere stato depositato dall'odierno ricorrente; il ricorso è, pertanto, improcedibile; in materia d'impugnazione per cassazione, l'art. 369, co. 2, n. 2 cod. proc. civ. esige, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata; la norma trova costante applicazione presso la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha finanche escluso che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio (ex plurimis, Cass. n. 14207 del 2015, Cass. n. 16498 del 2016); in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, rimasto intimato; in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Ad