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Ordinanza — n. 36253/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first appeal reason but allows second and third regarding dolo and prescription suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36253/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the Court of Appeal's decision regarding the appellant's mandatory insurance registration and prescription limits. While rejecting the claim that the law was misapplied concerning the obligation to join the separate management, the court found the lower court erred in equating the mere omission of tax form RR with intentional concealment of debt. Consequently, the court held that such omission does not automatically suspend the prescription period and remanded the case for a new examination of these specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 2941, n. 8 c.c.; The mere failure to complete the tax form RR does not constitute intentional concealment of contributory debt, as it lacks the capacity to impede the exercise of rights and thus cannot suspend the prescription period.

Parole chiave

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intentional concealment prescription suspension tax declaration omission separate management contributory debt dolo contributivo automatic presumption riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 2941, n. 8 c.c.
3, c.p.c.; si lamenta una errata applicazione della disciplina della sospensione del termine di prescrizione; anche questo motivo, là dove ha ritenuto che la sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi configuri automaticamente il dolo di cui all'art. 2941 n.
Art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, della Legge 335/1995
380 bis c.p.e.; CONSID[RATO che: Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, della Legge 335/1995, dell'art.
Art. 18, commi 11 e 12 del D.L. 98/2011
3, comma 12, della Legge 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12 del D.L. 98/2011, del D.Lgs.
D.Lgs. 509/94
98/2011, del D.Lgs. 509/94, del D.Lgs 103/96 in relazione all'art.
D.Lgs 103/96
509/94, del D.Lgs 103/96 in relazione all'art.
Art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.
509/94, del D.Lgs 103/96 in relazione all'art. 360, comma 1 n.
art. 380 bis c.p
29-09-2022 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.e.; CONSID[RATO che: Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art.
art. 112 c.p
29-09-2022 -3- con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30344/17
Cass. n. 32166/2018
Cass. n. 32167/2018
Cass. n. 27950/2018
Cass. n. 6677/2019
Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 37529 del 2021
Cass. n. 7254 del 2021
Cass. n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione).
Cass. Sez. 6-L. 15/02/2022, n. 4898
L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (Cass. Sez. 6-L. 15/02/2022, n. 4898, e Cass.
Cass. Sez. 6-L. 21/02/2022, n. 5578
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14818-2021 proposto da: Pl;:NZA ILARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCITLERLA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO DOSTUNI; -ricorrente- nonchè contro - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA S.C.C.I. SPA, AGENZII Dl I LE ENTRATI E RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 3351/2020 della CORTE D'APPELLO di N. \P( )1 depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3351 del 2020, ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, ritenendo l'appellante, avvocata Ilaria Penza iscritta all'ordine forense e non alla Cassa forense, obbligata all'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, in relazione all' anno contributivo 2009 ed all'anno 2010, richiamando tre sentenze della Suprema Corte che avevano fatto il punto sulla situazione (n. 30344/17, n. 32166/2018, n. 32167/2018); inoltre, quanto all'eccezione di prescrizione, la Corte, dopo aver richiamato la sentenza della Suprema Corte n. 27950/2018, secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ai fini della sospensione del decorso del relativo termine, ha ritenuto che il doloso occultamento del debito, da parte del contribuente verso l'ente previdenziale fosse integrato dalla lima omessa compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata; a tal fine, ha richiamato la sentenza di questa Corte di cassazione n. 6677/2019 ed ha concluso nel senso che il termine di prescrizione cominciava a decorrere dal momento di presentazione della dichiarazione clei redditi, con conseguente idoneità della notifica avvenuta da parte dell'INPS entro i cinque anni da tale termine; avverso tale sentenza, ricorre Ilaria Penza sulla base di tre motivi; inps cd Agenzia delle I',ntritte Riscossioni non hanno svolto attività difensiva;

Ric. 2021 n. 14818 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.e.; CONSID[RATO che: Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, della Legge 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12 del D.L. 98/2011, del D.Lgs. 509/94, del D.Lgs 103/96 in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., in relazione all'affermato obbligo di iscrizione alla gestione separata; il motivo è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, SV( lgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'1NPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass. n. 30344 del 2017 e successive conformi; v.

Cass. n. 32167 del 2018 ; (ass. n. 24047 del 2022); Ric. 2021 n. 14818 sez. ML ud. 29-09-2022 -3- con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della Corte di \ppello del motivo sub B9 (pag.

22) dell'atto di appello, relativo alla mancanza del requisito dell'abitualità dell'esercizio della professione; il motivo, oltre che formulato in modo specifico ed autosufficiente, è fondato; in effetti, la sentenza impugnata non ha esaminato il motivo d'appello relativo) alla necessità di accertare in concreto la sussistenza del carattere abituale dell'attività forense e tale abitualità riveste rilievo centrale quanto al concreto ricorrere dell'obbligo assicurativo presso la gestione separata ( vd. Cass. 4419/2021); questa Corte di cassazione ha chiarito che - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 (conv. con I,. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel DJ,. n. 269 del 2003 art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo) gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass.n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto) degli L. n. 335 del 1995 art. 2, comma 26, e del D.L. n. 269 (j.

Ric. 2021 n. 14818 sez. ML - ud. 29-09-2022 -4- del 2003 art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al commal, dell'art. 49 del testo unico delle iinposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000"; - tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata; - nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio) abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; - la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; -deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; - nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IV :\ o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta Ric. 2021 n. 14818 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -5- di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto; - ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati indici e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Kuro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'e' propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.1.. n. 269 del 2003 art. 44, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; il terzo motivo è relativo alla denuncia di motivazione illogica e contraddittoria anche per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l'art 116 della legge 388/2000 e con l'art.2941, c.8, c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.; si lamenta una errata applicazione della disciplina della sospensione del termine di prescrizione; anche questo motivo, là dove ha ritenuto che la sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi configuri automaticamente il dolo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., è fondato;

Ric. 2021 n. 14818 sez. ML - ud. 29-09-2022 -6- questa Corte di cassazione ha affermato, infatti, che ai sensi dell'art. 294 1, n. 8, quale causa di sospensione del decorso della prescrizione la condotta dolosa è. apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari C( ntrolli; è stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. Cass. n. 37529 del 2021;

Cass. n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (Cass. Sez. 6-L. 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L. 21/02/2022, n. 5578); in definitiva, rigettato il primo motivo, vanno accolti nei sensi di cui sopra il secondo ed il terzo motivo di ricorso; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione al fine di un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi sopra esplicitati; il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. ,a Corte accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legitt