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Ordinanza — n. 36243/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses jurisdiction objections in summary proceedings where competence was reserved for merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36243/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction objections filed by three companies inadmissible. The plaintiffs challenged a summary order by the Monza court that refused provisional execution and assigned a deadline for mandatory mediation while reserving competence for the merits. The court ruled that such an order is merely interim and does not definitively decide on jurisdiction, citing established case law regarding the nature of summary dispositions in enforcement proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380 ter c.p.c.; Art. 187, third comma, c.p.c.: An interim order refusing provisional execution and reserving competence for the merits does not constitute a definitive decision on jurisdiction and is therefore inadmissible via regulation of jurisdiction.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction summary proceedings provisional execution mandatory mediation interim order competence reservation inadmissibility opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380 ter c.p.c.
STANISLAO DE MATTEIS, il quale, letto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, dichiari inammissibile il regolamento di competenza.
Art. 187, third comma, c.p.c.
11-11-2022 -3- del giudizio; la quale è prevista espressamente dall'art. 187, terzo comma, cod.
Art. 335 cod. proc. civ.
- i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; II.
Art. 42 cod. proc. civ.
11-11-2022 -4- con il regolamento ex art. 42 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 ter c.p
STANISLAO DE MATTEIS, il quale, letto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, dichiari inammissibile il regolamento di competenza.
art. 335 cod. proc. civ
- i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; II.
art. 42 cod. proc. civ
11-11-2022 -4- con il regolamento ex art. 42 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3 n. 23309-15
Cass. Sez. U n. 20449 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA - sul ricorso iscritto al n. RG 1180-2022 proposto da: S.L. FABIAN SRL 01219110440, ZINTALA SRL 01453320440, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, LATTANZI SILVANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, rappresentati e difesi dagli avvocati. ALESSANDRO LUCCHETTI, FRANCESCA PAOLETTI; - ricorrenti - contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA 01181770155, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO BOVENZI; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 5199/2021 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 25/11/2021; nonché - sul ricorso iscritto al n. Rg. 1293-2022 proposto da:

LATTANZI SILVANO, S.L. FABIAN SRL , ZINTALA SRL , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCA PAOLETTI, ALESSANDRO LUCCHETTI; - ricorrenti - contro BANCO di DESIO E della BRIANZA SPA; - intimata- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 5199/2021 del TRIBUNALE di MONZA, depositata 11 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS, il quale, letto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, dichiari inammissibile il regolamento di competenza. Rilevato che: Ric. 2022 n. 01180 sez. M1 - ud. 11-11-2022 -2- la Zintala s.r.I., il legale rappresentate Silvano Lattanzi in proprio e la S.L. Fabian s.r.l. hanno proposto ricorsi per regolamento di competenza contro l'ordinanza del Tribunale di Monza in data 24-11-2021, resa nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; il Banco di Desio e della Brianza s.p.a. non ha svolto difese.

Considerato che: I. - i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; II. - è irrilevante in cassazione la rinuncia al mandato difensivo, per cui non va dato corso all'istanza di rinvio formulata dai difensori dei ricorrenti onde poter provvedere alla costituzione di un nuovo difensore; III. - con l'ordinanza impugnata il giudice istruttore del tribunale di Monza, decidendo sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e preso atto dell'eccezione di incompetenza sollevata dagli ingiunti, (i) ha riservato all'esame del merito "ogni provvedimento sull'eccezione di incompetenza", ritenendo "l'inidoneità della questione a determinare la definizione del giudizio", (li) ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione, (iii) ha assegnato alla banca il termine per l'istaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria;

IV. - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti l'ordinanza in questione non equivale al rigetto dell'eccezione di incompetenza ma alla delibazione sommaria in funzione della prosecuzione Ric. 2022 n. 01180 sez. M1 - ud. 11-11-2022 -3- del giudizio; la quale è prevista espressamente dall'art. 187, terzo comma, cod. proc. civ. come alternativa alla decisione immediata sulla competenza; V. - in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza con la quale venga negata la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati a esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione; invero la natura strumentale e provvisoria del provvedimento non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa (v. tra le moltissime Cass.

Sez. 6-3 n. 23309-15); VI. - non giova affatto ai ricorrenti invocare la decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 20449 del 2014; con tale decisione è stato ribadito che anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il. provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione Ric. 2022 n. 01180 sez.

M1 - ud. 11-11-2022 -4- con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione; si tratta per questa seconda parte di affermazione incline a porre l'accento sulla necessità di interpretare in concreto il tipo di statuizione adottata; nel caso di specie il tenore della decisione assunta dal giudice istruttore è univoco ed esattamente opposto a quanto predicato dai ricorrenti, dal momento che testualmente ogni provvedimento sulla questione di competenza è stato riservato al merito;

VII. - in conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. p.q.m. La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella c mera di consiglio dell'Il novembre 2