Cassation appeal dismissed for lack of factual references and failure to cite specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a complete absence of factual references and an inadequate exposition of the contested decision's content. The appellant challenged the lower court's award of €516 against the Ministry of Justice, arguing the liquidation criteria violated specific laws, but failed to articulate these grievances in the written petition. The court ruled that such a lack of essential elements prevents the court from understanding the censure, rendering the appeal inadmissible under established procedural principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A cassation appeal lacking any reference to the facts of the case and the content of the contested decision is inadmissible, as the court cannot ascertain the exact nature of the censure without such references.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 12326/2022 R.G. proposto da: BERTELLI RICCARDO, elettivamente domiciliato in MONTESPERTOLI via delle F ontanelle, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MONTAGNI (MNTMNL67S57D612M) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 718/2021 depositato il 26/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE: Ric. 2022n. 12326 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- 1. Roberto Bertelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Firenze che, in accoglimento dell’opposizione avverso il decreto monocratico di rigetto di domanda di equa riparazione, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo per euro 516,00, in luogo della maggior somma richiesta dalla parte privata.
2. Il Ministero della Giustizia èrimasto intimat o .
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo, il Bertelli denuncia violazione degli artt. 2 bis e 2, comma 2 sexies, l. n. 89/01, dolendosi che la Corte d’Appello ha introdotto un criterio di liquidazione non previsto dalla legge.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile in quanto difetta di qualsivoglia riferimento ai fatti di causa e non espone le ragioni ed il contenuto del provvedimento impugnato. Orbene, come ha affermato questa Corte, “ Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del Ric. 2022n. 12326 sez.
M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022, Rv. 664046). Ad ogni buon conto, dall’esame del decreto collegiale risulta che la domanda di equa riparazione (volta ad ottenere un indennizzo di euro 22.400,00) è stata accolta nei limiti di 516,00 euro oltre interessi dal deposito del ricorso, tale essendo il valore del diritto di credito fatto valere nel giudizio presupposto, ove era stato appunto domandato l’importo di euro 516,00.
Tale statuizione, pienamente compatibile con i criteri di liquidazione di cui alla legge 89/01 (cfr. art. 2 bis, comma 3), non risulta attinta da alcuna specifica censura, sicché il motivo di ricorso risulta, anche sotto tale ulteriore profilo, inammissibile.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore e rileva che dalla memoria d epositata dal ricorrente in prossimità dell’udienza non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza.
4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero intimato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso i