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Ordinanza — n. 36219/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding lawyer's fee deduction rights and reasonable duration calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36219/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Oscar Lojodice's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of his claim for equitable compensation. Lojodice argued he should have been a party to the underlying proceedings and challenged the calculation of the execution phase duration. The court rejected these arguments, confirming that a lawyer requesting fee deduction does not automatically become a party to the main case and that the execution phase must be calculated from the filing of the appeal until final satisfaction.

Regesto Legislator

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Art. 93, 100, 112 c.p.c.; L. 89/01; 6 par. 1 CEDU: A lawyer requesting the deduction of litigation costs does not assume the status of a party in the underlying proceedings and is not entitled to the protective measures granted to parties under the relevant law.

Parole chiave

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lawyer fee deduction equitable compensation reasonable duration litigation costs procedural standing execution phase Cassazione appeal indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
25 - 1 1 - 2022 -3- spese ex art. 93 c.p.c..
Art. 100 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
L. 89/01
93, 100 e 112 c.p.c., 1 bis e 3 L. 89/01 e 6 par.
Art. 6 par. 1 CEDU
Art. 360 bis n. 1 c.p.c.
civ.: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.
Art. 295 c.p.c.
19983/2019 la fase esecutiva dovrebbe essere calcolata dalla data di presentazione del ricorso fino al definitivo soddisfo, senza che abbia rilievo che il giudizio di ottemperanza risulti sospeso ex art. 295 c.p.c..
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quaterD.P.R.
art. 93 c.p
25 - 1 1 - 2022 -3- spese ex art. 93 c.p.c..
art. 295 c.p
19983/2019 la fase esecutiva dovrebbe essere calcolata dalla data di presentazione del ricorso fino al definitivo soddisfo, senza che abbia rilievo che il giudizio di ottemperanza risulti sospeso ex art. 295 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. 19983/2019
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010
646824; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 -Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13907-2022 proposto da: LOJODICE OSCAR, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sémedesimo; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80018710758, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - Ric. 2022n. 13907 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- avverso il decreto n. 84 /2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Oscar Lojodice ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Lecce che ha confermatoil decreto monocratico di rigetto della domanda di equo indennizzo proposta dal ricorrente in qualità di avvocato antistatario nel giudizio presupposto.

2. Il Ministero della Giustizia si è costituit o con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., 1 bis e 3 L. 89/01 e 6 par. 1 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato ad affermare l’insussistenza del proprio diritto alla tutela indennitaria per non essere stato parte del giudizio presupposto di cognizione: infatti, deduce il Lojodice, il giudizio presupposto non avrebbe dovuto essere identificato con quello che aveva riguardato il proprio assistito, ma con il diverso ed autonomo procedimento speciale che egli stesso aveva introdotto con la domanda di distrazione delle Ric. 2022n. 13907 sez.

M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- spese ex art. 93 c.p.c.. Afferma ancora, il ricorrente, che la Corte d’Appello avrebbe errato a calcolare la durata del giudizio di ottemperanza (nel quale il Lojodice ha pacificamente avuto la qualità di parte),posto che in forza dei principi desumibili da Cass. SS.UU. 19983/2019 la fase esecutiva dovrebbe essere calcolata dalla data di presentazione del ricorso fino al definitivo soddisfo, senza che abbia rilievo che il giudizio di ottemperanza risulti sospeso ex art. 295 c.p.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento. È infatti consolidato l’orientamento nomofilattico secondo cui il difensore che abbia avanzato istanza di distrazione delle spese di lite non assume la veste di parte del giudizio presupposto destinataria della tutela apprestata dalla legge n. 89 del 2001, assumendo egli, semmai, veste autonoma solo allorquando agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884;

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089). Nel caso di specie, in effetti, il Lojodice ha agito in executivis in forza della sentenza n. 20861/2011 della Sezione I questa Corte, che ha riconosciuto il suo diritto alla distrazione delle spese; sennonché, il giudice di merito ha ritenuto (con statuizione non attinta da censure) che la fase esecutiva non ha violato i termini di ragionevole durata. Ric. 2022n. 13907 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -4- Parimenti destituita di fondamento è l’asserzione secondo cui la domanda ex art. 93 c.p.c. darebbe luogo ad un autonomo speciale procedimento, distinto dal giudizio principale nel quale viene proposta la domanda di distrazione.

È stato invero chiarito che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017 -Rv. 646824; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 -Rv. 612482).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Dalla lettura della memoria non emergono fatti o argomenti tali da modificare le conclusioni indicate nella proposta.

5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quaterD.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del Ric. 2022n. 13907 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -5- giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 750,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto