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Ordinanza Interlocutoria — n. 36210/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings under new law due to serious, precise, and concordant presumptions of fact.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36210/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a request to suspend tax proceedings pending the outcome of a new legislative measure. The Administrative Agency appealed a regional tribunal decision that had accepted a taxpayer's claim based on bank records, while the taxpayer argued that the agency's evidence relied on presumptions of fact. The court ruled that the statutory conditions for suspension were met because the lower court had found the agency's presumptions to be grave, precise, and concordant, warranting a temporary halt to the process.

Regesto Legislator

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Art. 5 della L. n. 130 del 2022; The court may suspend tax proceedings when the opposing party's evidence consists of presumptions of fact that are grave, precise, and concordant, thereby creating a high probability of the alleged fact.

Parole chiave

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tax suspension proceedings presumptions of fact IRPEF tax assessment bank records evidence Cassazione interlocutory order ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della L. n. 130 del 2022
Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex art. 5 della L. n. 130 del 2022 , formulatadal contribuente con la memoria depositata in data 6 ottobre 2022; -sussistono i presupposti per la sospensione del processo ; -visto l’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 15007 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro SALVATORE AUGURALE rappresentato e difeso in forza di p rocura speciale in at ti, dall’a vv. Piergiorgio Finocchiaro (PEC: piergiorgio.finocchiaro@pec.ordineavvocaticatania.it) unitamente e disgiuntamente all’Avv.

Pietro Paternò Raddusa (PEC: pietropaternoraddusa@ordineavvocatiroma.org) elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via Della Giulianan. 66; - controricorrente - Oggetto: L. 130/2022 – sospensioneprocesso Cons.Est. Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Sicilia n.2650/13/21 depositata i n data 22 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2011 per IRPEF, IRAP e IVA con il quale l’ Ufficio a seguito di PVC della Guardia di Finanza contestava l’omessa contabilizzazione di maggiori compensi in forza di accertamenti bancari; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia; - la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello in quan to non risultava provato che l’atto impugnato fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a resistere alla prova contraria fornita dal contribuente e quindi dotate di un elevatogrado di probabilità circa il fatto presunto; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione F inanziaria con atto affidato a un'unica censura; il contribuente resiste con controricorso;

Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex art. 5 della L. n. 130 del 2022 , formulatadal contribuente con la memoria depositata in data 6 ottobre 2022; -sussistono i presupposti per la sospensione del processo ; -visto l’art. 5 della L. n. 130 del 2022, p.q.m. dichiara sospe so il processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo r