Cassation court remands case to Tax Section to distinguish agritourism units for rural status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to the Tax Section for a new hearing regarding the rural status of an agritourism property. The Agency argued the building lacked rural character due to its luxury features, while the lower court recognized it as rural because it served agricultural activities. The Court held that while the law excludes rural status for purely residential luxury units, it did not provide clear criteria to distinguish between hospitality rooms and production areas within agritourism, necessitating a factual re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.L. n. 557/1993; The Court must distinguish between residential and non-residential portions of agritourism buildings to apply the exclusion clause for luxury residential units, remanding cases where this distinction is unclear.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 24425/2021proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - Avviso liquidazione rigetto richiesta riconoscimento ruralità immobile contro Ponticelli Pietro; -intimato – -avverso la sentenza n. 229/2021emessa dalla CTR Toscana il 2 2 / 0 2 /20 21 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Andrea Penta nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto 1. Ponticelli Pietro proponeva ricorso davanti alla CTP di Arezzo avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della ruralità di un immobile, ravvisando nello stesso le caratteristiche di immobile di lusso.
2. L’adita CTP accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Toscana rigettava il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), che esclude la ruralità degli immobili appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, non era applicabile, atteso che il fabbricato in esame era adibito ad attività agrituristica e, quindi, era rurale ex lege.
4. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia sulla base di un unico motivo. Ponticelli Pietro non ha svolto difese.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.L. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato altresì il comma 3-ter citato, alla stregua del quale “Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A”.2.
Il comma 3 - bis dell’art. 9 d. L . n. 557/1993 (conv. in l. n. 557/1993) prevede che "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". La causa di esclusione di cui al citato art. 9, terzo comma, lett. e), opera soltanto, come espressamente previsto dalla norma, per i "fabbricati ad uso abitativo". Pertanto, per potersi negare il carattere rurale di un fabbricato che, come quello in contestazione, insiste sui terreni utilizzati dall'impresa agricola, è necessario escludere il carattere di strumentalità dell'immobile, ovvero accertare che lo stesso o la porzione di esso siano adibiti ad uso abitativo ed abbiano una superficie superiore a 240 mq.
Ciò in quanto, se si pervenisse alla conclusione che le unità immobiliari siano adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole, le stesse sarebberoda considerare, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 139/1998, rurali ex lege e, per l’effetto, inquadrabili nella categoria D/10 (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20953 del 01/08/2008). Nel solco di tale impostazione, già in passato Sez. 5, Sentenza n. 9760 del 18/06/2003 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) ai sensi dell'art. 9, comma 3 - bis, del d. L . 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1993, n.133, deve essere sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole;
b) l'esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, terzo comma, lett. e), del citato d.l. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro per i Lavori Pubblici del 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo. Tuttavia, la fattispecie in esame pone una ulteriore questione, sulla quale non constano precedenti specifici, vale a dire quella concernente la necessità di ulteriormente distinguere, all’interno della categoria degli immobili ad uso agrituristico, tra quelli riservati all’ospitalità dei clienti (e, quindi, a destinazione abitativa) e quelli destinati alla somministrazione di alimenti e alla rivendita di prodotti agricoli (e, quindi, a destinazione non abitativa). Poiché la questione non presenta evidenza decisoria, la controversia va rinviata a nuovo ruolo, rimettendosi gli atti alla Sezione Tributaria;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo; dispone rimettersi gli atti alla Sezione Tributaria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di