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Ordinanza Interlocutoria — n. 36198/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Tributary Section due to procedural proposal errors and imminent section abolition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36198/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the Tributary Section because the procedural proposal contained errors regarding the case number and referred to a different controversy. The court noted that the imminent abolition of the Sixth Section prevented the minimum time required for a new proposal to be communicated. Consequently, the substantive arguments on admissibility were not examined, and the matter was sent back for proper procedural handling.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, comma 1, c.p.c.; Art. 380 bis, comma 2, c.p.c.: When a procedural proposal contains errors or refers to a different controversy, and the abolition of a specific court section prevents timely re-proposal, the case must be remitted to the competent section for proper processing.

Parole chiave

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procedural proposal errors tributary section remittal court section abolition communication time limits different controversy reference cassation interlocutory order tax procedure admissibility attribuzione a una zona

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sanzione processuale della inammissibilità delricorso è disposta solo nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell’art.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 380 bis, comma 1, c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la possibilità di produrre l’avviso di accertamento tardivamente in sede di gravame era precluso dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23571/2021proposto da: Leonardo Benagiano, nato a Roma il 24.11.1966 ( C.F. : BNG LRD 66S24 H501K)ed ivi residente in Largo dell'Olgiata n. 15, Isola 30 02, CAP 00123, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal Prof. Avv. Roberto Ferri del Foro di Roma (C.F.:FRRRRT57A18M082T) e presso di questi elettivamente domiciliato,in Roma - 00183, alla Via I pponio n. 8 ; Avviso accertamento variazione classamento unità immobiliare -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 791/17/2021emessa dalla CTR Lazio il 10/02/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Benagiano Leonardo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto la variazione del classamento di un’unità immobiliare sita in Roma.

2. La CommissioneTributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente depositato l’atto impugnato.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la possibilità di produrre l’avviso di accertamento tardivamente in sede di gravame era precluso dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Benagiano Leonardo sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio ilricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sanzione processuale della inammissibilità delricorso è disposta solo nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell’art. 22 citato, e non anche di quelli previsti dal comma 4 dello stesso articolo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto preclusa la possibilità per il contribuente di allegare per la prima volta la copia dell’atto di accertamento in sede di gravame.

3. Anche alla luce della memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente risulta che è stata comunicata alle parti una proposta che, pur riportando correttamente il numero di iscrizione a ruolo della causa e le parti processuali, si riferisce, quanto all’analisi dei motivi, ad altra controversia. In considerazione della imminente abolizione della Sesta Sezione, non sussistono i tempi minimi per comunicare una nuova proposta, ragion per cui va disposta la rimessione degli atti alla Sezione Tributaria.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Co