Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific prior acts regarding insolvency and Guarantee Fund intervention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Distilleria del Sud S.p.A. inadmissible, ordering the company to pay INPS legal fees. The appellant argued the Guarantee Fund's intervention was illegal because the company was not insolvent and possessed significant assets. The court rejected these arguments as generic reiterations of merits already decided, noting the appellant failed to specify where in the lower court proceedings the insolvency issue was previously raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal raises issues not mentioned in the contested judgment, the appellant must indicate the specific prior act where the question was raised to avoid inadmissibility for novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28596-2021 proposto da: DISTILLERIA DEL SUD SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO DE MAIO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA; - controriconrnte - avverso la sentenza n. 663/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 28596 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- R.G. 28596/2021 RILEVATO CHE: la Corte di appello di Bari ha rigettato il ricorso proposto dalla società Distilleria del Sud S.p.A. in liquidazione, avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2775 del 2015 che ingiungeva alla società opponente di restituire all'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, le somme anticipate ai dipendenti della stessa in quanto titolare dell'azione di regresso nei confronti del datore inadempiente, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 297 del 1982; la Corte territoriale ha ritenuto legittima l'azione di regresso dell'INPS nei confronti del datore di lavoro inadempiente considerando l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il loro diritto al TFR; la cassazione della sentenza è domandata dalla società Distilleria del Sud S.p.A. in liquidazione sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. cìv., denuncia "Violazione dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 L. 297/82"; censura il capo della sentenza che avrebbe dichiarato la società in stato di insolvenza sulla base della sola circostanza relativa al mancato pagamento del TFR nei confronti dei propri dipendenti; afferma che l'intervento del Fondo di Garanzia era illegittimo poiché:
a) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva respinto l'istanza dei lavoratori diretta a sentir dichiarare lo stato d'insolvenza della datrice, b) la società all'epoca possedeva un cospicuo patrimonio immobiliare; il motivo è inammissibile; la società ricorrente si limita a riproporre le medesime argomentazioni prospettate nel giudizio d'appello, alle quali la Corte ha già risposto, motivando in termini chiari che sarebbe stato "...ingiustificabile verificare la legittimità o meno dell'esercizio del diritto di regresso da parte dell'INPS, ripercorrendo il procedimento pregresso di legittimità o meno del ricorso da parte del lavoratore alla procedura di accesso al Fondo di Garanzia" (p. 3); che, la sola possibilità, da parte della Società, di dimostrare l'illegittimità dell'intervento del Fondo di Garanzia e, dunque, l'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie surrogatoria, sarebbe stata quella di provare o che la stessa aveva già soddisfatto i lavoratori, oppure che questi non avevano diritto alle somme ricevute; a fronte di tale motivazione, l'odierna ricorrente seguita a riproporre, in sede di legittimità, il tema, già oggetto di valutazione nell'ambito giudizio di merito, dell'insussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento dell'INPS, e il conseguente snaturamento della disciplina normativa in materia di Fondo di Garanzia, che impedirebbero all'INPS di far valere il proprio credito in via di surroga nei confronti della società debitrice; il ragionamento che la parte ricorrente sviluppa in questa sede, esula dal decisum, perché espone in questa sede, in modo del tutto generico, talune circostanze volte a sostenere l'asserita inesistenza dello stato d'insolvenza della società e l'attuale capienza del suo patrimonio, fino a prospettare (sempre in modo non specifico) la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare attivata dagli stessi lavoratori, la quale impedendo il venir meno, in capo agii stessi, della legittimazione al recupero del credito, avrebbe conseguentemente escluso la necessità di un intervento risolutore dell'INPS quale incaricato della gestione del Fondo di Garanzia; giova rammentare il principio di diritto secondo il quale, quando con il ricorso per cassazione vengono prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis Cass. n. 6945 del 2018); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello