Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36192/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal norms violating the statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36192/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify and cite the specific legal norms allegedly violated by the lower court's decision. The appellant argued that a statute of limitations had expired regarding INPS tax debts, but the Court of Appeal correctly determined that execution proceedings interrupted the limitation period until its conclusion in 2018. The Court rejected the appellant's reliance on a third-party renunciation document and emphasized the procedural requirement to explicitly link the contested facts to the relevant statutory provisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The Court of Cassation must reject an appeal if the appellant fails to indicate the specific legal norms violated, examine their content, and demonstrate how the lower court's reasoning contradicts them.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal statute of limitations execution proceedings interruption failure to cite norms INPS tax debts procedural requirements third party renunciation arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
civ.; in base a quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 2944 cod. civ
civ., parte ricorrente denuncia "Violazione in relazione alla falsa e/o illegittima applicazione dell'art. 2944 cod. civ.", per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente che l'istanza di rateizzazione possa produrre l'effetto interruttivo della prescrizione; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art.
art. 2945 cod. civ
contesta "Falsa e/o illegittima applicazione dell'art. 2945 cod. civ"; sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente stabilito che la rinuncia alla domanda da parte del concessionario nel giudizio n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28413-2021 proposto da: TARICCO GIANCARLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di Ajt CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PAOLO BREVI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - controricotrente - nonchè contro - intimati - nonchè contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 266/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Don.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 28413 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- R.G. 28413/2021 RILEVATO CHE: Giancarlo Taricco aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Cuneo per sentire accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale di plurime cartelle esattoriali relative ai crediti contributivi dell'INPS ed indicati nella comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria notificata al contribuente dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 25.10.2018; il Tribunale dichiarava decorsa la prescrizione relativamente a 14 delle 18 cartelle esattoriali richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, ritenendo che alla data della comunicazione il termine quinquennale fosse ormai spirato; di contro, lo stesso Tribunale, riteneva non prescritti i debiti contributivi portati nelle ulteriori 4 cartelle, per le quali il ricorrente aveva proposto domanda di rateizzazione, accordatagli da Equitalia il 01.10.2008, conferendo alla richiesta, giunta a buon fine, valore interruttivo, con conseguente nuova decorrenza del termine quinquennale; la Corte di appello di Torino ha rigettato il ricorso principale proposto da Giancarlo Taricco avverso la pronuncia di primo grado, richiamando la giurisprudenza di legittimità in merito all'efficacia interruttiva della richiesta di rateizzazione sul decorso della prescrizione del credito; ha inoltre accolto il ricorso incidentale proposto dalli Agenzia delle Entrate -Riscossione, stabilendo, diversamente dal primo giudice, che nessuna prescrizione estintiva era maturata riguardo alle 14 cartelle contestate; la riforma del capo della pronuncia di prime cure oggetto del ricorso incidentale accolto, si fonda sull'efficacia interruttiva prodotta dagli atti di intervento nella procedura esecutiva R.G.39/2009 Tribunale di Cuneo, di cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva ottenuto copia soltanto successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto di gravame; la cassazione della sentenza è domandata da Giancarlo Taricco sulla base di due motivi; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione;è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "Violazione in relazione alla falsa e/o illegittima applicazione dell'art. 2944 cod. civ.", per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente che l'istanza di rateizzazione possa produrre l'effetto interruttivo della prescrizione; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. contesta "Falsa e/o illegittima applicazione dell'art. 2945 cod. civ"; sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente stabilito che la rinuncia alla domanda da parte del concessionario nel giudizio n. 39/2009, in fase esecutiva, riunito alle procedure esecutive immobiliari nn. 52/2009, 90/2012 e 10/2015, avrebbe mantenuto fermo l'effetto interruttivo della prescrizione fino all'esaurimento del giudizio e non invece ripristinato l'effetto dell'interruzione istantanea prodotta dalla domanda rinunciata; il primo motivo è inammissibile; va preliminarmente rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene pacificamente che l'istanza di rateizzazione del debito accettata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione abbia effetto interruttivo della prescrizione, in quanto ha natura di riconoscimento del debito (Cass. n. 10327 del 2017, in specifico riferimento alla rateazione stabilita dall'art. 1, comma 2 ter d.l. 78/1998, conv. con mod. in I. 176/1998); la predetta domanda integra, secondo il Supremo insegnamento, un comportamento, in capo al debitore, obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; la valutazione della reale portata dell'istanza di rateizzazione è, tuttavia, rimessa al giudice del merito, il quale deve fornirne adeguata motivazione, e tale accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 3371 del 2010;

Cass. n. 11350 del 2014; Cass. n. 7820 del 2017); nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha esplicitamente ritenuto raggiunta la prova della consapevolezza della sussistenza del debito e della volontarietà dell'atto interruttivo, ossia di tutti gli elementi necessari e sufficienti a conferire alla domanda di rateizzazione il valore di riconoscimento del debito, produttivo dell'effetto interruttivo auspicato dall'ente della Riscossione, al fine di considerare il credito portato nelle cartelle in contestazione non ancora prescritto; a fronte del predetto accertamento di fatto le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018;

Cass. n.8758 del 2017); il secondo motivo è inammissibile; la censura non rende intelligibile la dedotta violazione dell'art. 2945 cod. civ.; in base a quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod.proc.civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione coerente e priva di vizi logico argomentativi, ha affermato che il termine di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle controverse era stato tempestivamente interrotto dagli atti di intervento nella procedura esecutiva R.G.39/2009 - Trib. di Cuneo (depositati il 28.07 e il 1.09.2009 ed allegati dall'ADER nella memoria difensiva di primo grado), ed era rimasto sospeso per tutto il corso della procedura esecutiva; che tale termine aveva ricominciato a decorrere solo in data 1.03.2018, data di estinzione del procedimento esecutivo, e che pertanto, alla data di notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca (25.10.2018) la prescrizione non era ancora maturata; dal canto suo il ricorrente produce nel corpo del ricorso un atto di rinuncia, che asserisce essere idoneo a confutare la conclusione della Corte d'Appello; tuttavia, l'allegazione si riferisce a un atto proveniente da un creditore procedente, tale Gino Pietro, il quale è terzo rispetto alla sequenza processuale avente ad oggetto la decorrenza del termine di prescrizione estintiva di un credito dovuto all'INPS e riscosso per mezzo dell'Agenzia delle Entrate; pertanto, tale atto di rinuncia, sì come attribuibile ad un soggetto estraneo al giudizio de quo risulta irrilevante ai fini voluti dall'odierno ricorrente; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale non ha svolto attività difensiva in questa sede; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovu