Italian Supreme Court dismisses INPS appeal claiming tax form omission proves intentional tax evasion debt concealment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the INPS's appeal inadmissible regarding the prescription of social security contributions for 2007 and 2008. INPS argued that the respondent's failure to complete the 'Quadro RR' tax form constituted intentional concealment of debt, thereby suspending the prescription period. The court rejected this automatic presumption, ruling that intentional concealment is a factual matter for the trial court to determine, not a legal conclusion suitable for appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941 c.c., n. 8; The mere omission of the 'Quadro RR' tax form does not automatically constitute intentional concealment of contributory debt, as such concealment remains a factual assessment reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15549-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELI.A PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DEI.IISTITUTO, rappresentar() e difeso dagli avvocati , rappresentato e difeso dagli avvocati CARI ,A D'Al.(9ISIO, EMANUELE DI ROS1, .\\TONINO 1.11,10 NIARITATO, ANTONIETTA )R1"1"11; - ricorrente - contro ( ..\MISASSA EZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR Pruss° la CANC1T,LERIA della CORTE di CASSAZIONI'., rappresentato e difeso dall'avvocato) CHIARA 1\11,STICI-113,1,1; - controricorrente - avverso la sentenza n. 487/2020 della CORTE D' APPELLO di 'l'ORINO, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA C\1 \I1( RILl'A'ATO che: ,a Corte d'Appello di Torino, nel Corso del giudizio di riassunzione disposto da Cass. n. 29782 del 2019 in ragione del riconoscimento dell'obbligo dell'ingegner Camisassa di iscriversi alla Gestione separata, ha osservato che, tra il primo ed il secondo grado, si era formato il giudicato interno quanto alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione per gli anni 2009 e 2013; inoltre, ha accertato la prescrizione per gli anni 2007 e 2008 alla data della notifica delle richieste del 20 giugno 2013 e del 9 luglio 2014; avverso tale sentenza, ricorre INPS sulla base di un motivo;
Ezio Camisassa resiste con controricorso e successive memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della adunanza ex art. 380 bis c.p.c.; CONSID[RATO che: con l'unico motivo di ricorso, riferito agli anni 2007 e 2008, si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 2935 c.c., e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011, al D.I,gs. n. 462 del 1997, art. 1 e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1;
Ric. 2021 n. 15549 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 e 2008, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari; ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art.2941 c.c., n.
8. violazione di legge rilevando la violazione anche dell'art. 2941 i. 8 c.c. operando la sospensione del termine di prescrizione. . il ricorso è inammissibile (Cass. Sez. L, n. 37529 del 2021) in quanto) l'Inps, muove la propria tesi sul presupposto dell'esistenza di una presunzione di occultamento derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte di legittimità esclude;. è stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v.
Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione); l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014) , qui non ritualmente prospettati; per le ragioni esposte il ricorso dell'Inps va dichiarato inammissibile;
Ric. 2021 n. 15549 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
I.a Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Vuro 1300,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15°/0 e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 1