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Ordinanza — n. 36178/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it attacks factual inference rather than legal application of fraud provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36178/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments focused on the factual sufficiency of evidence rather than the correct application of law. The lower courts found the appellant's knowledge of the seller's debt sufficient to establish fraud under civil code provisions, while the appellant claimed a lack of proof regarding his subjective intent. The Court ruled that challenging the weight and precision of the factual inference is a matter for the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 2727 c.c.; Art. 2729 c.c.: An appeal attacking the factual basis of a presumed fraud is inadmissible if it merely disputes the evidence's weight rather than alleging a false application of the law.

Parole chiave

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fraudulent intent presumption of fraud inadmissible appeal factual inference judicial review limits diritti e obblighi precontrattuali ipoteca legale del venditore compratore

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
civ; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza; il ricorrente ha depositato memoria;
Art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co.
art. 2901 c.c
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., L, n. 18611 del 30/6/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24047-2021 proposto da: CHEMINI STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO COLINI e ANDREA MANTOVANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ROMA, VIA ALBENGA 45, pec: -ricorrente - contro CONDOMINIO DOMUS, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BONA e domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA; Ric. 2021 n. 24047 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -2- LUCIANER MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato CONCETTA TROVATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 9 Pec. -controricorrenti- contro LEGNO COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE , MAGGIARI PAOLA; -intimati - avverso la sentenza n. 37/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata l' 08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Rilevato che: La Legno Costruzioni s.r.l. in liquidazione, allegando di avere un credito nei confronti di Paola Maggiari, convenne in giudizio la stessa Maggiari e Stefano Chemini perché venisse accertata e dichiarata l’inefficacia, nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di atti di vendita con riserva di proprietà con cui la Maggiari aveva trasferito al Chemini la proprietà di vari immobili ubicati in diversi comuni italiani; il Chemini si costituì in giudizio deducendo che, dovendo l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. in capo all’acquirente essere valutato al momento della conclusione del preliminare che era anteriore al sorgere del credito, mancava la prova della sua partecipaio fraudis; deduceva inoltre che il suo scopo era di porre in essere un’operazione economicamente vantaggiosa priva di qualunque correlazione con il preteso credito vantato dall’attrice nei confronti della sua dante causa.

Ric. 2021 n. 24047 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -3- nel corso del giudizio intervenne il Condominio Domus titolare di crediti sia nei confronti della Maggiari sia del Chemini chiedendo che gli atti dispositivi fossero dichiarati inefficaci anche nei propri confronti; il Tribunale di Rovereto accolse le domande condannando i convenuti alle spese del grado; la Corte d’Appello di Trento, adita dal Chemini perché rilevasse la violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., in assenza di elementi indiziari idonei a provare il carattere fraudolento dei contratti preliminari stipulati con la Maggiari, ha rigettato il gravame, ritenendo sussistente la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del Chemini fin da data assai antecedente quella di stipula dei contratti preliminari, non potendo egli non sapere che, a fronte di una accertata elevata esposizione debitoria della Maggiari nei confronti della società Legno Costruzioni s.r.l., i preliminari di vendita prima e i contratti definitivi poi avrebbero determinato un grave pregiudizio alle ragioni creditorie; avverso la sentenza Stefano Chemini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito con distinti controricorsi Mauro Lucianer, in qualità di socio unico della Legno Costruzioni s.r.l. in liquidazione e il Condominio Domus; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza; il ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che: Ric. 2021 n. 24047 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -4- con l’unico motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 2727 e 2729 c.c. –il ricorrente contesta, con argomenti puramente fattuali, l’accertamento compiuto dai giudici del merito sulla sussistenza della sua partecipatio fraudis ed insiste nel dire che non vi era prova del fatto che egli, terzo acquirente dei beni immobili della Maggiari, conoscesse l’esposizione debitoria della venditrice nei confronti della Legno Costruzioni s.r.l., essendo le argomentazioni dei giudici del merito prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; il motivo è inammissibile perché la censura, benché formulata come violazione di norme di diritto, attiene in realtà non alla falsa applicazione di norma, ma alla congruità probatoria dell’inferenza presuntiva, la cui valutazione è riservata al giudice del merito.Il ricorrente, infatti, denunciando la violazione dell’art. 2729 c.c., non ottempera alle specifiche condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa corte per prospettare l’insussistenza, in iure, dei requisiti della gravità, precisione e concordanza ma entra direttamente nella valutazione operata dal giudice del merito (Cass., L, n. 18611 del 30/6/2021), pretendendo che la corte sostituisca a quello svolto dal giudice del merito un proprio autonomo e distinto apprezzamento.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 24047 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -5- La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del cita