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Ordinanza — n. 36158/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, confusing procedural exclusion with enforceability against partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36158/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without ordering the payment of costs. The appellant argued that the lower court violated unlimited liability rules for partners of a general partnership by refusing to extend the judgment's effects to non-party partners. The court rejected this, noting the confusion between procedural exclusion in the trial phase and the ability to enforce against partners later in execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2291 comma 1° c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The appeal is inadmissible because the appellant conflates the procedural exclusion of partners from the trial with the substantive enforceability against them in execution proceedings.

Parole chiave

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general partnership liability unlimited partner responsibility procedural exclusion execution proceedings inadmissible appeal non-party extension civil procedure law restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 2291 comma 1° c.c.
Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che Roberto Paiano assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 2291 comma 1° c.c., in riferimento all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2291 comma 1° c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché la Corte di merito avrebbe disatteso la normativa concernente l’illimitata responsabilità dei soci della società in nome collettivo; che Edileopizzi s.n.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30843/2021 R.G. proposto da : PAIANO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIO GALLO N.56, presso lo studio dell’avvocato DE LUCIA ANTONIO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato ABATE SALVATORE (BTASVT67L26E815R) -ricorrente- contro EDILEOPIZZI SNC DI ANTONIO E GIUSEPPE LEOPIZZI IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 511/2021 depositata il 27/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.MAURO MOCCI.

Rilevato: che Roberto Paiano ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva accolto il gravame della Edileopizzi s.n.c. nei confronti della decisione del Tribunale di Lecce. Quest’ultimo aveva accolto la domanda del Paiano, volta ad ottenere il risarcimento dei danni relativi ai difetti costruttivi, manifestatisi successivamente alla vendita di un immobile di Maglie; che la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, riformava la sentenza di primo grado, affermando che il Tribunale, pur in mancanza di domanda delle parti, avrebbe ritenuto di estendere gli effetti della sentenza ai soci della Edileopizzi s.n.c., che non erano parte del giudizio;

Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che Roberto Paiano assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 2291 comma 1° c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché la Corte di merito avrebbe disatteso la normativa concernente l’illimitata responsabilità dei soci della società in nome collettivo; che Edileopizzi s.n.c. è rimasta intimata; che il predetto motivo è inammissibile; che ilricorrente confonde il piano processuale – nel quale la Corte territoriale ha correttamente escluso che la domanda potesse essere estesa ai soci di una società unipersonale, che non erano stati citati in giudizio – con il piano esecutivo, a fronte del qua le, una volta ottenuto il titolo, il creditore può agire anche nei confronti dei soci di società personale, allorquando siano illimitatamente responsabili; che, appunto, solo in ambito esecutivo (sempre che, ovviamente i soci non siano stati parte processuale) hanno modo di esplicare la loro valenza di precedente le sentenze di questa Corte inappropriatamente citate dal ricorrente; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, non essendo stata svolta attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec