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Ordinanza — n. 36155/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocatory action against company merger due to lack of creditor damage and valid internal debt retention agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36155/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected a revocatory action filed by Banco BPM against several companies involved in a merger with DB Group. The appellants argued that the transfer of assets to a new entity caused no damage to creditors and that internal debt retention agreements were binding. The court ruled that the revocatory action serves a generic guarantee function distinct from specific security like mortgages, and the substitution of high-value real estate with company shares constituted a qualitative change in the debtor's patrimony, creating sufficient damage.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 2560 c.c.: The revocatory action aims to restore generic patrimonial guarantees; therefore, the transfer of assets to a new entity constitutes damage if it reduces the debtor's liquidity or changes the nature of assets, regardless of internal debt retention agreements.

Parole chiave

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revocatory action company merger creditor damage generic guarantee patrimonial substitution internal debt agreements cautionary measure assunzione interna di debito

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
19-10-2022 -4- Con l’unico motivo di ricorso –violazione dell’art. 2901 co.
Art. 2560 c.c.
in combinato disposto con l’art. 2560 co.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, co.
art. 2560 c.c
in combinato disposto con l’art. 2560 co.
art. 380bis c.p
civ; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23886-2021 proposto da: BRICK INDUSTRY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, INDUSTRIE LATERIZIE SICILIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, INDUSTRIE MANUFATTI PER L'EDILIZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, tutte rappresenta te e difese dall'avvocato EDOARDO BONASERA edomiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, Pec: -ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO "DB GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE", in persona del curatore pro tempore, Ric. 2021 n. 23886 sez.

M3 -ud. 19-10-2022 -2- rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PERROTTA e domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, Pec. BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TITO MONTEROSSO ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO CAIO 8, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO SCARANTINO Pec: -controricorrenti - avverso la sentenza n. 941/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Rilevato che: Il Tribunale di Catania accolse l’azione revocatoria proposta da Banco Popolare soc. coop. (poi Banco BPM SpA) nei confronti di DB Group SpA, Brick Industry SpA, Ime SpA e Industria Laterizi Sicilia r.l. e per l’effetto dichiarò inefficaci nei confronti dell’attrice gli atti di conferimento dei rami d’azienda effettuati dalle prime tre società (in cui erano ricompresi vasti complessi immobiliari) in favore della neoistituita Industria Laterizi Sicilia s.r.l. la Corte d’Appello di Catania, adita dalle società conferitarie, ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando quanto segue: a fronte dell’argomento secondo il quale a seguito di conferimento di attività e passività alla nuova Ric. 2021 n. 23886 sez.

M3 -ud. 19-10-2022 -3- società il creditore avrebbe potuto rivalersi sui beni della società conferitaria, ha ritenuto che la presenza di più debitori che debbano rispondere in solido con quello che ha compiuto l’atto pregiudizievole non esclude, secondo il consolidato indirizzo di questa corte, l’eventus damni; che si é verificato un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore sostituendo ad immobili di ingente valore partecipazioni al capitale di rischio della società conferitaria, con l’esposizione del creditore procedente al concorso dei creditori della conferitaria; che le scritture private con le quali le conferenti avevano convenuto con la conferitaria di trattenere a sé i debiti si limitavano a regolare i rapporti interni e non potevano avere rilevanza nei confronti dei creditori delle conferenti atteso che la sorte dei debiti dell’azienda ceduta era regolata dai due commi dell’art. 2560 c.c.; avverso la sentenza che ha dunque rigettato il gravame confermando l’inefficacia degli atti di conferimento, le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito, con distinti controricorsi, il Banco BPM SpA e la Curatela del fallimento “DB Group s.r.l. in liquidazione”; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza;

Le società Industrie Laterizi Sicilia in liquidazione, il Banco BPM SpA e il fallimento Brick Industry s.r.l. hanno depositato memoria. Considerato che: Ric. 2021 n. 23886 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -4- Con l’unico motivo di ricorso –violazione dell’art. 2901 co. 1 c.c. in combinato disposto con l’art. 2560 co. 2 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Catania ritenuto che l’atto di conferimento impugnato possa anche in astratto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie –le ricorrenti contestano che l’azione revocatoria fosse sostenuta da un interesse giuridicamente apprezzabile dal momento che, avendo le società debitrici con l’atto di conferimento del ramo d’azienda conferito alla nuova società anche il debito, il creditore, ai sensi dell’art. 2560, 2° co. c.c. avrebbe potuto aggredire direttamente tali beni, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il cessionario è responsabile al pari del cedente dei detti debiti verso i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l’adempimento anche immediatamente dal cessionario.

Da ciò conseguirebbe l’assenza dell’eventus damni e la sostanziale indifferenza per il creditore del conferimento di asset aziendali in un nuovo ramo d’azienda. Vi sarebbe, ad avviso del ricorrente, una incompatibilità tecnica dell’azione revocatoria con l’operazione di conferimento di ramo d’azienda e l’assenza di interesse del creditore alla declaratoria di inefficacia dell’atto di conferimento ben potendo egli tutelare le proprie ragioni, anche rispetto ai creditori della società conferitaria, iscrivendo ipoteca sul bene a carico della società conferitaria; il motivo é infondato: l’azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito per cui alla luce di tale finalità un conto è l’esistenza di una causa legittima di prelazione quale l’ipoteca rispetto agli altri creditori, in funzione di garanzia specifica, altra cosa è la misura conservativa ex art. 2901, la cui funzione è quella di ricostituire la garanzia generica Ric. 2021 n. 23886 sez.

M3 -ud. 19-10-2022 -5- assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito; legittimamente quindi il creditore può adottare la misura conservativa della garanzia generica patrimoniale concessa dall’ordinamento; la corte di merito ha inoltre adeguatamente argomentato la sussistenza dell’eventus damni anche facendo riferimento al mutamento qualitativo verificatosi nel patrimonio del debitore a seguito della sostituzione di beni immobili di ingente valore con le partecipazioni acquisite nella società conferitaria, non potendosi comparare né in punto di diretta aggredibilità da parte dei creditori né in punto di facilità di liquidazione un cespite immobiliare appartenente al debitore con la quota sociale di una società a cui l’immobile sia stato trasferito e su cui, ai fini della soddisfazione dei loro crediti, possono legittimamente concorrere icreditori della società conferitaria; conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le ricorrenti sono condannate a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7000, oltre esborsi in Euro 200, accessori di legge e spese generali al 15% in favore Ric. 2021 n. 23886 sez. M3 -ud. 19-10-2022 -6- di Banco BPM SpA e in € 5000, oltre esborsi in Euro 200 , accessori di legge e spese generali al 15% in favore di del Fallimento DB Group in liquidazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm