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Ordinanza — n. 36128/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses IMU exemption appeal as Constitutional Court recently invalidated the dual residency requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36128/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Irtel Srl against the Regional Tax Commission's confirmation of a taxpayer's IMU exemption. The taxpayer argued that the new law requires both habitual residence and civil registry residence for the primary home benefit, even without legal separation. However, the Court ruled the appeal unfounded because the Constitutional Court had recently declared the dual requirement unconstitutional.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011; Art. 138 Cost.: The exemption for the primary home no longer requires the simultaneous presence of habitual residence and civil registry residence when the couple is not legally separated, as the Constitutional Court invalidated this dual requirement.

Parole chiave

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IMU exemption primary home benefit habitual residence civil registry residence Constitutional Court ruling tax appeal dismissal legal separation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
per violazione dell'art. 13, secondo comma, d.l.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
per violazione dell'art. 13, secondo comma, d.l.
Art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. 115/2002
per violazione dell'art. 13, secondo comma, d.l.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo, si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo, si propone censura ex art. 360 n.
art. 360 c.p
In via preliminare occorre ritenere ammissibile il ricorso, secondo la giurisprudenza di questa Corte che afferma rituale la proposizione in unico motivo di due diversi profili di cui all'art. 360 c.p.c., purché P.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 9100/2015
Cass. S.U. 9100/2015; V, n.
Cass. VI n. 8915/2018
Cass. VI n. 14756/2020
Cass. VI n. 4166/2020
Corte Costituzionale n. 209/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25402-2021 proposto da: IRTEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDE I 10, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ICARDI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI,113 presso lo studio dell'avvocato PAGNOTTA NICOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato TRAVERSO CARLO; controrkorrente - avverso la sentenza n. 184/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata l'11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La società incaricata per la riscossione dell'IMU per il Comune di Carentino (AL) ricorre avverso la CTR per il Piemonte che ha confermato la pronuncia della CTP di Alessandria, ove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di esenzioni IMU per la prima casa, relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013. Più specificamente, la CTR ha ritenuto ammissibile la concessione del beneficio alla ricorrente che, pur non separata legalmente, per ragioni lavorative, aveva trasferito la residenza in un altro comune.

Ha quindi ritenuto ammissibile il beneficio pur quando non vi sia la compresenza dei requisiti normativi di stabile dimora e di residenza anagrafica. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive conclusioni. CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo, si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 13, secondo comma, d.l. n. 201/2011 e degli articoli 143, 144 e 145 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella sostanza affermando che il beneficio di esenzione sia di stretta interpretazione e richieda -dopo la riforma- la compresenza dei due requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica, ove non sia intervenuto divorzio.

In via preliminare occorre ritenere ammissibile il ricorso, secondo la giurisprudenza di questa Corte che afferma rituale la proposizione in unico motivo di due diversi profili di cui all'art. 360 c.p.c., purché P.c. 2021 n. 25402 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- articolati in modo da rendere distinte le diverse censure (cfr. Cass. S.U. 9100/2015; V, n. 8915/2018; V, n. 14756/2020), tale prospettandosi il caso in esame. Nello specifico, il motivo non ripropone una quaestio facti, bensì una doglianza in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie agevolativa.

Con specifico riferimento alla novella, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. (Nella specie, la S.C. hi confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune) (cfr.

Cass. VI — 5 n. 4166/2020). Tuttavia, con recente sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, la Corte costituzionale ha dichiarato la contrarietà alla Carta del prefato articolo 13, secondo comma, periodi quarto e quinto, d.l. n. 201/2011, escludendo così la compresenza dei due requisiti. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese possono essere compensate in ragione del recentissimo intervento della Corte costituzionale che ha modificato la normativa di riferimento; PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente eA, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 25402 sez. MT