Italian Court dismisses tax appeal, ruling rateization requests do not automatically end litigation interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that had prematurely ended the proceedings. The taxpayer argued that a request for payment installments constituted a new fact eliminating the dispute, while the tax agency contended the lower court correctly terminated the case due to lack of interest. The court rejected the agency's position, holding that a single party's claim of a new fact requires judicial evaluation and that installments do not inherently waive the right to contest the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: The cessation of the subject matter of the dispute requires both the occurrence of new facts eliminating the grounds for conflict and the parties' conforming conclusions; a unilateral allegation of such facts necessitates judicial evaluation, and payment installments do not automatically preclude the right to litigate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20070-2021 proposto da: FRATELLI MOLINO DI MOLINO VINCENZO & C. SAS , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PICCIOLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - controricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 197/16/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente società ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina, laddove ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su richiesta dell'incaricato per la riscossione, in ragione dell'istanza di rateizzazione avanzata dal contribuente, al fine di evitare l'esecuzione forzata, nelle more della notifica dell'appello. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica l'Agenzia delle entrate, mentre è rimasto intimato l'incaricato per la riscossione, ora Agenzia delle entrate - Riscossione.
CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando che il collegio d'appello abbia pronunciato la cessazione su richiesta dell'appellato ente per la riscossione, deducendo la carenza di interesse dal comportamento tenuto dal contribuente, prossimo appellante, non evocato sul punto specifico. Il tema è stato affrontato anche di recente da questa Corte, con pronuncia che ne ha riassunto l'orientamento cui merita dare continuità. Ed infatti, nel processo tributario, come in quello civile, la 17 cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel Ric. 2021 n. 20070 sez.
MT - ud. 18-10-2022 -2- corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione» (Cass., Sez. 6 - 5, n. 5188 del 16/03/2015, Rv. 634695; in termini, Cass. n. 13217 e n. 27598 del 2013, n. 16150 del 2010, n. 10553 del 2009, n. 909 del 2006, n. 11962 del 2005, nonché Cass., U., n. 13969 del 2004), precisandosi che «Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio non si verifica la cessazione della materia del contendere (che presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito» (Cass., Sez. 3, n. 15705 del 08/11/2002, Rv. 558347; in termini già Cass., Sez.
I, n. 3482 del 08/06/1985, Rv. 441115, nonché Sez. 2, n. 26005 del 23/12/2010, Rv. 615873); cfr. Cass. VI — 5, n. 11153/2019. Sul punto, cfr. altresì Cass. VI-5, n. 20962/2020, specialmente §2.4. Rispetto al precedente, nel caso qui in scrutinio la contribuente era parte appellante che aveva dato quindi impulso processuale, manifestando l'interesse ad agire; né la richiesta di rateizzazione può ritenersi comportamento avente significato univoco incompatibile con la coltivazione dell'azione. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in Ric. 2021 n. 20070 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente