Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal due to taxpayer's withdrawal, extinguishing the lawsuit with cost offset.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court extinguished the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding medical fee exemptions. The taxpayer had withdrawn the appeal, and the court noted this withdrawal rather than a default judgment. Consequently, the proceedings ended with the litigation costs offset against the taxpayer's outstanding administrative contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; When a taxpayer withdraws an appeal against a tax decision, the court extinguishes the proceedings, and the litigation costs are offset against the taxpayer's pending administrative contributions.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18832-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CAVAGNETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO, 21, presso lo studio dell'avvocato ULDERICO CAPOCASALE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MANICA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 252/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre averso la sentenza della CTR per la Calabria che riformato la pronuncia della C IP di Crotone ove non erano apprezzate le ragioni del contribuente in materia di esenzione fiscale sulle somme percepite a seguito di transazione a titolo di risarcimento danno per perdita di chance. Più nello specifico, il collegio d'appello ha ritenuto non soggetto a tassazione l'importo corrisposto dall'azienda sanitaria crotonese al medico ospedaliero -qui contribuente- all'esito della transazione conseguente alla pronuncia del tribunale civile — sezione lavoro di Crotone che ha riconosciuto la perdita di chance in capo ai medici ospedalieri per il mancato approntamento del meccanismo dei fondi di risultato (équipe) sondo il vigente CCNL di settore.
Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui ha replicato il contribuente con tempestivo controricorso. VISTA la rinuncia al ricorso di parte ricorrente, debitamente notificata alla propria controparte; rilevato che trattasi di rinuncia e non di soccombenza e che, in ogni caso, risulterebbe soccombente virtuale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, Ric. 2021 n. 18832 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM La Corte dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Cos